INDICE DEL CAPITOLO
COSA
SONO
LE
PROCEDURE
CONSENSUALI
DI
DIVORZIO
-
IL
DIVORZIO
A
DOMANDA
CONGIUNTA
-
IL
DIVORZIO
BREVE
-
IL
DIVORZIO
CON
NEGOZIAZIONE
ASSISTITA
-
IL
DIVORZIO
DAVANTI
AL
SINDACO
IN
FUNZIONE
DI
UFFICIALE
DELLO
STATO CIVILE
______________________________________________
COS’È LA PROCEDURA DI DIVORZIO INNANZI ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE DETTA ANCHE
“DIVORZIO IN COMUNE”?
La
“procedura
di
divorzio
davanti
all’Ufficiale
di
Stato
Civile”
o
più
comunemente
la
procedura
di
“divorzio
in
Comune
”
è
una
delle
procedure
consensuali
di
divorzio
introdotte
dalla
legge
n.162/2014,
che
consente
alla
coppia
di
sciogliere
il
vincolo
coniugale
sorto
con
il
matrimonio,
(sia
se
celebrato
con
rito
religioso
sia
se
celebrato
con
rito
civile)
con
procedura
semplificata
e
rapida
da
svolgersi
presso
gli
Uffici Comunali e non in Tribunale.
(Come
indicato
nei
paragrafi
precedenti,
se
i
coniugi
si
sono
sposati
in
chiesa
il
divorzio
ha
effetto
solo
per
il
diritto
italiano
ma
non
per
quello
ecclesiastico.
Nello
Stato
Città
del
Vaticano
i
divorziati
sono
ancora
marito
e
moglie.
Per
sciogliere
il
vincolo
coniugale
anche
presso
Lo
Stato
Città
del
Vaticano,
è
necessario
promuovere
una
procedura
di
annullamento
del
matrimonio
presso
i
Tribunali
della
Sacra
Rota. Questa regola vale per tutte le procedure di divorzio).
QUANDO POSSO ACCEDERE ALLA PROCEDURA DI DIVORZIO DAVANTI AL SINDACO?
La
procedura
di
divorzio
davanti
al
sindaco
(o
ad
un
suo
delegato)
nella
qualità
di
Ufficiale
dello
stato Civile è riservata all’ipotesi in cui la coppia di divorziandi:
1
.
si
accordi
spontaneamente
sulla
disciplina
dei
propri
rapporti
patrimoniali
e
personali
successivi
al
divorzio,
2
.
non
abbia
figli
minorenni
o
ancora
a
carico
(cioè
che
seppur
maggiorenni,
non
hanno
ancora
raggiunto
la
autosufficienza
economica,
non
fruendo
di
adeguati
redditi
propri),
Leggi
l’art.lo
12
della
Legge 10 novembre 2014 n. 162
e
3
.
non preveda trasferimenti immobiliari a composizione dei propri rapporti patrimoniali.
(il
divieto
di
prevedere
un
assegno
divorzile
affermato
dal
TAR
in
un
primo
momento,
è
stato
poi
considerato inesistente dal Consiglio di Stato)
____________________________
A
.
la
Circolare
n.
6
del
24
aprile
2015
del
Ministero
dell’Interno,
aveva
interpretato
l’art.
12
della
legge
162/2014
nel
senso di consentire alla coppia di prevedere il pagamento di un assegno divorzile,
B
.
il
Tar
(Tribunale
Amministrativo
Regionale)
del
Lazio
con
sentenza
05
luglio
2016
n.
7813
aveva
dichiarato
illegittima
e
annullato
tale
circolare
stabilendo
invece
che
nella
procedura
di
“divorzio
in
Comune”
non
poteva
essere
previsto
il
pagamento
di
un
assegno
divorzile.
Affermava
infatti
il
Tar
che
l’espressione
«patti
di
trasferimento
patrimoniale»
vietati
della
legge,
è
un
espressione
onnicomprensiva
includente
anche
l’assegno
divorzile, pertanto anch’esso vietato.
C
.
Il
Consiglio
di
Stato
(Organo
Giudiziario
superiore
al
TAR)
con
sentenza
n.
4478
del
28/10/16
ha
stabilito
invece
che
è
possibile
prevedere
un
assegno
divorzile
in
questa
procedura.
Secondo
il
Consiglio
di
Stato,
l’espressione
«patti
di
trasferimento
patrimoniale»
vietati
della
legge,
si
riferisce,
letteralmente,
agli
accordi
traslativi
della
proprietà
volti
a
regolare
l’assetto
dei
rapporti
economici
dei
divorziandi
mediante
il
trasferimento
di
proprietà
immobiliari,
mentre
l’assegno
periodico
divorzile
rientra
più
propriamente
nelle
“condizioni
economiche”
e
non
nei
patti
di
trasferimento
patrimoniale.
Pertanto
può
essere
previsto
un
assegno
divorzile
negli
accordi
consensuali
stipulati dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile.
____________________________
COSA SUCCEDE SE NON MI ACCORDO CON L’ALTRO CONIUGE?
Che
non
è
utilizzabile
questa
procedura
di
divorzio
in
Comune
e
pertanto
quello
dei
due
coniugi
che
vuole
divorziare
dovrà
iniziare
una
differente
procedura
procedura
di
divorzio
consensuale
o
contenzioso
.
SU COSA DEVO ACCORDARMI CON L’ALTRO CONIUGE PER POTER DIVORZIARE UTILIZZANDO
QUESTA PROCEDURA?
1
.
sul fatto di divorziare
2
.
sulla disciplina dei rapporti personali
3
.
sulla disciplina dei rapporti patrimoniali
A COSA SERVE LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI E PERSONALI?
Tutte
le
procedure
di
divorzio
mirano
fondamentalmente
ad
impedire
il
prosieguo
delle
liti
degli
ex
coniugi
attraverso
la
realizzazione
di
una
disciplina
scritta
cogente
dei
rapporti
personali
(es.
con
chi
stanno
i
figli,
quando)
e
patrimoniali
(es.
chi
paga,
cosa)
dei
coniugi
che
li
sollevi
dall’onere
di
dover
quotidianamente
trovare
un
accodo
su
tali
rapporti
in
un
momento
in
cui,
per
il
fatto
delle
liti,
non sono più in grado di farlo.
Poiché
per
legge
i
patti
scritti
che
contengono
la
disciplina
dei
rapporti
della
coppia
successivi
al
divorzio
devono
essere
rispettati
sotto
pena
di
severe
sanzioni
,
una
volta
stabiliti,
ad
entrambi
i
coniugi
basterà
pretendere
il
rispetto
di
quei
patti,
se
necessario
con
azione
giudiziale,
per
non
dover
più litigare sui rapporti da essi regolati.
SU COSA DOBBIAMO ACCORDARCI IN PARTICOLARE PER REALIZZARE LA DISCIPLINA DEI
RAPPORTI PERSONALI CHE CI CONSENTE DI DIVORZIARE IN COMUNE?
In
questa
procedura
la
disciplina
dei
rapporti
personali
è
limitata
all’ipotesi
della
presenza
di
figli
maggiorenni
che
lavorano
e
hanno
adeguati
redditi
propri,
ma
che
continuano
a
convivere
con
i
genitori.
Per
il
fatto
della
raggiunta
maggiore
età,
non
deve
essere
stabilito
un
regime
di
affido
dei
figli
ma
solo
il
tempo
di
permanenza
degli
stessi
presso
i
coniugi
dopo
il
divorzio,
specificando
quando
i
figli
staranno a casa di un genitore o dell’altro.
SU COSA DOBBIAMO ACCORDARCI IN PARTICOLARE PER REALIZZARE LA DISCIPLINA DEI
RAPPORTI PATRIMONIALI CHE CI CONSENTE DI DIVORZIARE IN COMUNE?
É
possibile
prevedere
un
assegno
divorzile
per
il
coniuge
più
debole
economicamente.
Tale
previsione, nella procedura consensuale di divorzio in Comune, non è giuridicamente obbligatoria.
Se
il
coniuge
più
debole
vuole
un
assegno
divorzile
e
il
coniuge
più
abbiente
glielo
nega,
il
primo
può
ottenere
comunque
un
assegno
divorzile,
d’imperio,
dal
giudice,
promuovendo
la
differente
procedura di
divorzio contenzioso
Le
caratteristiche
e
i
presupposti
dell’assegno
divorzile
per
l’ex
coniuge,
sono
differenti
rispetto
a quelli della separazione.
In
genere
per
trovare
un
accordo
sulla
misura
dell’assegno
divorzile
è
consigliabile
fare
una
previsione
realistica
sull’assegno
che
si
potrebbe
ottenere
in
un
giudizio
di
divorzio
contenzioso,
cioè
in
un
giudizio
nel
quale
è
il
giudice,
al
posto
dei
coniugi
che
non
si
accordano,
a
decidere
la
misura
dell’assegno.
Ciò
si
può
fare
rivolgendosi
ad
un
avvocato
o
valutando
quanto
occorre
mensilmente
al
coniuge
più
debole
per
mantenere
il
tenore
di
vita
goduto
in
costanza
di
matrimonio.
Su
tale
base
determinate la misura dell’assegno.
Recentemente
una
sentenza
innovativa
della
Corte
di
Cassazione
Civile,
(sez.I,
sentenza
10/05/2017
n°
11504),
ha
stabilito
che
nel
divorzio
(e
non
nella
separazione)
l’assegno
non
deve
essere
adeguato
alla
necessità
di
conservare
il
tenore
di
vita
goduto
in
costanza
di
matrimonio,
ma
deve
solo
assicurare
una
condizione
di
vita
dignitosa.
Trattasi
tuttavia
di
una
sentenza
se
non
unica,
appartenente
ad
una
giurisprudenza
(la
giurisprudenza
è
l’insieme
delle
sentenze
su
un
determinato
argomento)
minoritaria
(cioè
di
numero
inferiore
rispetto
a
quelle
che
interpretano
la
legge
su
un
caso
analogo
in
modo
opposto).
La
giurisprudenza
maggioritaria
(la
maggioranza
delle
sentenze
su
uno
specifico
caso),
attualmente
stabilisce
ancora
che
l’adeguatezza
dell’assegno
alla
conservazione
del tenore di vita matrimoniale è il criterio per determinare la misura dell’assegno nel divorzio.
Una
volta
fatta
una
previsione
di
massima
sulla
misura
dell’assegno
divorzile
che
potrebbe
essere
riconosciuto
in
un
giudizio
contenzioso
dal
giudice
al
coniuge
più
debole,
la
coppia
può
decidere
di
evitare
le
lungaggini
e
i
costi
di
un
divorzio
contenzioso
e
accordarsi
sulla
misura
dell’assegno divorzile per accedere alla celere ed economica procedura di divorzio in Comune.
Naturalmente,
non
è
previsto
dalla
legge
alcun
limite
alla
misura
dell’assegno:
la
coppia
è
libera
di
scegliere
una
misura
di
assegno
divorzile
di
qualunque
entità.
Se
il
coniuge
economicamente
più
forte
è
d’accordo
nel
pagare
un
assegno
maggiore
a
quello
che
garantisce
semplicemente
la
conservazione
del
tenore
di
vita
goduto
in
costanza
di
matrimonio,
la
coppia
può
prevedere
tale
assegno
generoso
nelle
proprie
pattuizioni,
non
è
vincolata
alla
misura
che
deriva
dal
calcolo
del
tenore
di
vita
goduto
in
costanza
di
matrimonio.
Simmetricamente,
se
il
coniuge
economicamente
più
debole
non
chiede
un
assegno
per
se,
è
possibile
in
questa
procedura
(alla
quale
possono
accedere
le
sole
coppie
che
non
hanno
figli
minorenni
o
ancora
a
carico)
prevedere
che
non
riceva
alcun
assegno.
Se
infatti
gli
assegni
per
il
mantenimento
dei
figli,
trattandosi
di
diritti
non
disponibili,
non
sono rinunciabili, l’assegno per il coniuge è un diritto disponibile è pertanto può essere rinunciato.
A QUALE UFFICIO ANAGRAFICO DEVO RIVOLGERMI?
E’ competente l’Ufficio Anagrafico del comune di residenza di almeno uno dei coniugio o del
comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio. A Roma è competente l’Anagrafe
Centrale di via Petroselli 50.
E’ NECESSARIA L’ASSISTENZA DI UN AVVOCATO?
No. in questa procedura l’assistenza di un avvocato è prevista dalla legge come facoltativa. Si
può concludere validamente la procedura anche senza l’assistenza di un avvocato.
COME FUNZIONA LA PROCEDURA DI DIVORZIO DAVANTI ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE?
I coniugi dovranno presentare personalmente un modulo contenente l’accordo sottoscritto da
entrambi che verrà ricevuto dall’Ufficiale dello Stato civile e presentarsi un seconda volta davanti
all'Ufficiale dello Stato Civile non prima di 30 giorni dal primo incontro, per confermare le
dichiarazioni dell'accordo. L'accordo ratificato ha lo stesso effetto e tiene luogo dei provvedimenti
giudiziali che definiscono il divorzio nelle procedure ordinarie tribunalizie. (art.lo 6 punto 3 L.162/2014)
QUANTO COSTA DIVORZIARE IN COMUNE?
16 €
QUANDO CONVIENE DIVORZIARE IN COMUNE ?
É
consigliabile
fruire
di
questa
procedura
per
l’eccezionale
economicità,
tutte
le
volte
che
non
si
hanno
figli,
si
è
già
d’accordo
con
l’altro
coniuge
sulla
disciplina
dei
propri
rapporti
successivi
al
divorzio
e
non
si
vogliono
prevedere
trasferimenti
immobiliari
a
componimento
dei
rapporti
patrimoniali (perché in questa procedura sono vietati).
Se
si
hanno
figli
maggiorenni
ormai
indipendenti
economicamente,
la
prova
di
questa
circostanza deve essere offerta producendo il contratto di lavoro degli stessi.
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