INDICE DEL CAPITOLO COSA   SONO   LE   PROCEDURE   CONSENSUALI   DI   DIVORZIO         -         IL   DIVORZIO   A   DOMANDA   CONGIUNTA         -         IL   DIVORZIO   BREVE        -         IL   DIVORZIO   CON   NEGOZIAZIONE ASSISTITA      -         IL   DIVORZIO   DAVANTI AL   SINDACO   IN   FUNZIONE   DI   UFFICIALE   DELLO STATO CIVILE ______________________________________________ COS’È LA PROCEDURA DI DIVORZIO INNANZI ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE DETTA ANCHE “DIVORZIO IN COMUNE”? La   “procedura   di   divorzio   davanti   all’Ufficiale   di   Stato   Civile”   o   più   comunemente   la   procedura   di “divorzio   in   Comune    è   una   delle   procedure   consensuali   di   divorzio   introdotte   dalla   legge   n.162/2014, che   consente   alla   coppia   di   sciogliere   il   vincolo   coniugale   sorto   con   il   matrimonio,   (sia   se   celebrato   con rito   religioso   sia   se   celebrato   con   rito   civile)   con   procedura   semplificata   e   rapida   da   svolgersi   presso   gli Uffici Comunali e non in Tribunale. (Come   indicato   nei   paragrafi   precedenti,   se   i   coniugi   si   sono   sposati   in   chiesa   il   divorzio   ha   effetto solo   per   il   diritto   italiano    ma   non   per   quello   ecclesiastico.   Nello   Stato   Città   del Vaticano   i   divorziati   sono ancora   marito   e   moglie.   Per   sciogliere   il   vincolo   coniugale   anche   presso   Lo   Stato   Città   del   Vaticano,   è necessario   promuovere   una   procedura   di   annullamento   del   matrimonio   presso   i   Tribunali   della   Sacra Rota. Questa regola vale per tutte le procedure di divorzio). QUANDO POSSO ACCEDERE ALLA PROCEDURA DI DIVORZIO DAVANTI AL SINDACO? La   procedura   di   divorzio   davanti   al   sindaco   (o   ad   un   suo   delegato)   nella   qualità   di   Ufficiale   dello stato Civile è riservata all’ipotesi in cui la coppia di divorziandi: 1 . si   accordi   spontaneamente   sulla   disciplina   dei   propri   rapporti   patrimoniali   e   personali   successivi   al divorzio, 2 . non    abbia    figli    minorenni    o    ancora    a    carico     (cioè    che    seppur    maggiorenni,    non    hanno    ancora raggiunto   la   autosufficienza   economica,   non   fruendo   di   adeguati   redditi   propri),    Leggi   l’art.lo   12   della Legge 10 novembre 2014 n. 162  e 3 . non preveda trasferimenti immobiliari a composizione dei propri rapporti patrimoniali. (il    divieto    di    prevedere    un    assegno    divorzile    affermato    dal    TAR    in    un    primo    momento,    è    stato    poi considerato inesistente dal Consiglio di Stato) ____________________________ A . la   Circolare   n.   6   del   24   aprile   2015   del   Ministero   dell’Interno,   aveva   interpretato   l’art.   12   della   legge   162/2014   nel senso di consentire alla coppia di prevedere il pagamento di un assegno divorzile, B . il   Tar   (Tribunale   Amministrativo   Regionale)   del   Lazio   con   sentenza   05   luglio   2016   n.   7813   aveva   dichiarato illegittima   e   annullato   tale   circolare    stabilendo   invece   che   nella   procedura   di   “divorzio   in   Comune”   non   poteva essere    previsto    il    pagamento    di    un    assegno    divorzile.    Affermava    infatti    il    Tar    che    l’espressione    «patti    di trasferimento   patrimoniale»   vietati   della   legge,   è   un   espressione   onnicomprensiva   includente   anche   l’assegno divorzile, pertanto anch’esso vietato. C . Il   Consiglio   di   Stato   (Organo   Giudiziario   superiore   al   TAR)   con   sentenza   n.   4478   del   28/10/16   ha   stabilito   invece che   è   possibile   prevedere   un   assegno   divorzile   in   questa   procedura.   Secondo   il   Consiglio   di   Stato,   l’espressione «patti   di   trasferimento   patrimoniale»   vietati   della   legge,   si   riferisce,   letteralmente,   agli   accordi   traslativi   della proprietà   volti   a   regolare   l’assetto   dei   rapporti   economici   dei   divorziandi   mediante   il   trasferimento   di   proprietà immobiliari,   mentre   l’assegno   periodico   divorzile   rientra   più   propriamente   nelle “condizioni   economiche”   e   non   nei patti   di   trasferimento   patrimoniale.   Pertanto   può   essere   previsto   un   assegno   divorzile   negli   accordi   consensuali stipulati dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile. ____________________________ COSA SUCCEDE SE NON MI ACCORDO CON L’ALTRO CONIUGE? Che   non   è   utilizzabile   questa   procedura   di   divorzio   in   Comune   e   pertanto   quello   dei   due   coniugi   che vuole     divorziare     dovrà     iniziare     una     differente     procedura     procedura     di     divorzio     consensuale      o contenzioso .   SU COSA DEVO ACCORDARMI CON L’ALTRO CONIUGE PER POTER DIVORZIARE UTILIZZANDO QUESTA PROCEDURA? 1 . sul fatto di divorziare 2 . sulla disciplina dei rapporti personali 3 . sulla disciplina dei rapporti patrimoniali  A COSA SERVE LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI E PERSONALI? Tutte   le   procedure   di   divorzio   mirano   fondamentalmente   ad   impedire   il   prosieguo   delle   liti   degli ex   coniugi   attraverso   la   realizzazione   di   una   disciplina   scritta    cogente   dei   rapporti   personali    (es.   con chi   stanno   i   figli,   quando)   e   patrimoniali    (es.   chi   paga,   cosa)   dei   coniugi   che   li   sollevi   dall’onere   di dover   quotidianamente   trovare   un   accodo   su   tali   rapporti   in   un   momento   in   cui,   per   il   fatto   delle   liti, non sono più in grado di farlo. Poiché   per   legge   i   patti   scritti   che   contengono   la   disciplina   dei   rapporti   della   coppia   successivi   al divorzio   devono   essere   rispettati   sotto   pena   di   severe   sanzioni ,   una   volta   stabiliti,   ad   entrambi   i coniugi   basterà   pretendere   il   rispetto   di   quei   patti,   se   necessario   con   azione   giudiziale,   per   non   dover più litigare sui rapporti da essi regolati. SU COSA DOBBIAMO ACCORDARCI IN PARTICOLARE PER REALIZZARE LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI PERSONALI CHE CI CONSENTE DI  DIVORZIARE IN COMUNE? In   questa   procedura   la   disciplina   dei   rapporti   personali   è   limitata   all’ipotesi   della   presenza   di figli   maggiorenni   che   lavorano   e   hanno   adeguati   redditi   propri,   ma   che   continuano   a   convivere   con   i genitori.  Per   il   fatto   della   raggiunta   maggiore   età,   non    deve   essere   stabilito   un   regime   di   affido    dei   figli   ma solo    il   tempo   di   permanenza   degli   stessi   presso   i   coniugi   dopo   il   divorzio,   specificando   quando   i   figli staranno a casa di un genitore o dell’altro.   SU COSA DOBBIAMO ACCORDARCI IN PARTICOLARE PER REALIZZARE LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI CHE CI CONSENTE DI  DIVORZIARE IN COMUNE? É   possibile   prevedere   un   assegno   divorzile   per   il   coniuge   più   debole    economicamente.   Tale previsione, nella procedura consensuale di divorzio in Comune, non è giuridicamente obbligatoria. Se   il   coniuge   più   debole   vuole   un   assegno   divorzile   e   il   coniuge   più   abbiente   glielo   nega,   il   primo può    ottenere    comunque    un    assegno    divorzile,    d’imperio,    dal    giudice,    promuovendo    la    differente procedura di divorzio contenzioso Le   caratteristiche   e   i   presupposti   dell’assegno   divorzile    per   l’ex   coniuge,   sono   differenti   rispetto a quelli della separazione. In   genere   per   trovare   un   accordo   sulla   misura   dell’assegno   divorzile   è   consigliabile   fare   una previsione   realistica   sull’assegno   che   si   potrebbe   ottenere   in   un   giudizio   di   divorzio   contenzioso,   cioè in   un   giudizio   nel   quale   è   il   giudice,   al   posto   dei   coniugi   che   non   si   accordano,   a   decidere   la   misura dell’assegno.   Ciò   si   può   fare   rivolgendosi   ad   un   avvocato   o   valutando   quanto   occorre   mensilmente   al coniuge   più   debole   per   mantenere   il   tenore   di   vita   goduto   in   costanza   di   matrimonio.   Su   tale   base determinate la misura dell’assegno. Recentemente    una    sentenza    innovativa    della    Corte    di    Cassazione    Civile,    (sez.I,    sentenza 10/05/2017   n°   11504),   ha   stabilito   che   nel   divorzio    (e   non   nella   separazione)   l’assegno   non   deve essere   adeguato   alla   necessità   di   conservare   il   tenore   di   vita   goduto   in   costanza   di   matrimonio,   ma deve   solo   assicurare   una   condizione   di   vita   dignitosa.   Trattasi   tuttavia   di   una   sentenza   se   non   unica, appartenente   ad   una   giurisprudenza   (la   giurisprudenza   è   l’insieme   delle   sentenze   su   un   determinato argomento)   minoritaria    (cioè   di   numero   inferiore   rispetto   a   quelle   che   interpretano   la   legge   su   un caso   analogo   in   modo   opposto).   La   giurisprudenza   maggioritaria    (la   maggioranza   delle   sentenze   su uno   specifico   caso),   attualmente   stabilisce   ancora   che   l’adeguatezza   dell’assegno   alla   conservazione del tenore di vita matrimoniale è il criterio per determinare la misura dell’assegno nel divorzio. Una    volta    fatta    una    previsione    di    massima    sulla    misura    dell’assegno    divorzile    che    potrebbe essere    riconosciuto    in    un    giudizio    contenzioso    dal    giudice    al    coniuge    più    debole,    la    coppia    può decidere    di    evitare    le    lungaggini    e    i    costi    di    un    divorzio    contenzioso    e    accordarsi    sulla    misura dell’assegno divorzile per accedere alla celere ed economica procedura di  divorzio in Comune. Naturalmente,   non   è   previsto   dalla   legge   alcun   limite   alla   misura   dell’assegno:   la   coppia   è   libera di   scegliere   una   misura   di   assegno   divorzile   di   qualunque   entità.   Se   il   coniuge   economicamente   più forte    è    d’accordo    nel    pagare    un    assegno    maggiore    a    quello    che    garantisce    semplicemente    la conservazione   del   tenore   di   vita   goduto   in   costanza   di   matrimonio,   la   coppia   può   prevedere   tale assegno   generoso   nelle   proprie   pattuizioni,   non   è   vincolata   alla   misura   che   deriva   dal   calcolo   del tenore   di   vita   goduto   in   costanza   di   matrimonio.   Simmetricamente,   se   il   coniuge   economicamente più   debole   non   chiede   un   assegno   per   se,   è   possibile   in   questa   procedura   (alla   quale   possono   accedere le   sole   coppie   che   non   hanno   figli   minorenni   o   ancora   a   carico)   prevedere   che   non   riceva   alcun assegno.   Se   infatti   gli   assegni   per   il   mantenimento   dei   figli,   trattandosi   di   diritti   non   disponibili,   non sono rinunciabili, l’assegno per il coniuge è un diritto disponibile è pertanto può essere rinunciato.   A QUALE UFFICIO ANAGRAFICO DEVO RIVOLGERMI? E’ competente l’Ufficio Anagrafico del comune di residenza di almeno uno dei coniugio o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio. A Roma è competente l’Anagrafe Centrale di via Petroselli 50. E’ NECESSARIA L’ASSISTENZA DI UN AVVOCATO? No. in questa procedura l’assistenza di un avvocato è prevista dalla legge come facoltativa. Si può concludere validamente la procedura anche senza l’assistenza di un avvocato. COME FUNZIONA LA PROCEDURA DI DIVORZIO DAVANTI ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE? I coniugi dovranno presentare personalmente un modulo contenente l’accordo sottoscritto da entrambi che verrà ricevuto dall’Ufficiale dello Stato civile e presentarsi un seconda volta davanti all'Ufficiale dello Stato Civile non prima di 30 giorni dal primo incontro, per confermare le dichiarazioni dell'accordo. L'accordo ratificato ha lo stesso effetto e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono il divorzio nelle procedure ordinarie tribunalizie. (art.lo 6 punto 3 L.162/2014) QUANTO COSTA DIVORZIARE IN COMUNE? 16 € QUANDO CONVIENE DIVORZIARE IN COMUNE ? É   consigliabile   fruire   di   questa   procedura   per   l’eccezionale   economicità,   tutte   le   volte   che   non   si hanno   figli,   si   è   già   d’accordo   con   l’altro   coniuge   sulla   disciplina   dei   propri   rapporti   successivi   al divorzio    e    non    si    vogliono    prevedere    trasferimenti    immobiliari    a    componimento    dei    rapporti patrimoniali (perché in questa procedura sono vietati). Se    si    hanno    figli    maggiorenni    ormai    indipendenti    economicamente,    la    prova    di    questa circostanza deve essere offerta producendo il contratto di lavoro degli stessi.
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