INDICE DEI CAPITOLI
LE
PROCEDURE
CONSENSUALI
DI
DIVORZIO
-
IL
DIVORZIO
A
DOMANDA
CONGIUNTA
-
IL
DIVORZIO
BREVE
-
IL
DIVORZIO
CON
NEGOZIAZIONE
ASSISTITA
-
IL
DIVORZIO
DAVANTI
AL
SINDACO
IN
FUNZIONE
DI
UFFICIALE
DELLO
STATO
CIVILE
______________________________________________
Il presente capitolo è focalizzato sulle procedure consensuali di divorzio. Per avere maggiori
informazioni di tipo generico sull’istituto del divorzio, sulle sue caratteristiche, funzioni e peculiarità ti
suggeriamo di leggere i capitoli precedenti che trovi
COSA SONO LE PROCEDURE CONSENSUALI DI DIVORZIO ?
Le
procedure
consensuali
di
divorzio
sono
una
sequenza
di
operazioni
con
effetti
giuridici
che
i
coniugi
possono
porre
in
essere
per
sciogliere
il
vincolo
coniugale,
a
condizione
che
la
coppia
si
accordi
sul
fatto di divorziare e sulla disciplina dei propri rapporti successivi al divorzio.
Tali
procedure,
in
quanto
di
tipo
“consensuale”,
sono
utilizzabili
solo,
come
appena
detto,
se
sia
già
sorto
un
accordo
tra
i
coniugi
sulla
scelta
di
divorziare
e
sulla
disciplina
dei
propri
rapporti
personali
e
patrimoniali
successivi
al
divorzio,
o
se
detto
accordo
sorge
durante
negoziazioni
condotte
con
l’aiuto
dei
propri avvocati.
COSA SUCCEDE SE NON MI ACCORDO CON L’ALTRO CONIUGE?
Che
non
è
utilizzabile
una
procedura
consensuale
di
divorzio
e
pertanto
quello
dei
due
coniugi
che
vuole divorziare dovrà iniziare una procedura di
divorzio contenzioso
.
QUANDO POSSIAMO DIVORZIARE ?
Il
divorzio
è
consentito
solo
dopo
la
separazione.
L’ordinamento
non
ammette
la
possibilità
di
divorziare senza che sia stata eseguita in precedenza la separazione personale dei coniugi, in particolare:
Le
procedure
di
divorzio
possono
essere
iniziate
dopo
che
siano
passati
almeno
6
mesi
da
momenti
specifici
della
procedura
di
separazione
di
rito
consensuale
eseguita
dalla
coppia
o
almeno
12
mesi
dal
momento dell’udienza presidenziale se la coppia si è separata con
rito giudiziale
.
(vedi
esattamente
Qui
il
dies
a
quo
del
termine
detto
,
cioè
da
quando
esattamente
devono
passare
i 6/12 mesi per poter divorziare).
Per
poter
divorziare,
la
separazione
non
deve
essere
stata
interrotta
da
una
riconciliazione
a
cui
abbia
fatto
seguito,
per
un
ripensamento,
l’intento
di
divorziare.
Ciò
perché
la
riconciliazione
annulla
lo
status
di separazione e rende pertanto improcedibile la domanda di divorzio.
QUALI SONO LE PROCEDURE CONSENSUALI DI DIVORZIO?
Esistono 3 procedure consensuali divorzio:
1
.
il
divorzio a domanda congiunta
2
.
il
divorzio con negoziazione assistita
3
.
il
divorzio davanti al sindaco
(o un suo delegato) in funzione di Ufficiale delle Stato Civile
QUANTO TEMPO OCCORRE PER DIVORZIARE CON UNA PROCEDURA CONSENSUALE DI
DIVORZIO?
Il
tempo
varia
a
seconda
della
procedura
usata.
Vedi
tale
indicazione,
per
ogni
singola
procedura,
cliccando sui link che trovi nel paragrafo precedente.
POSSIAMO SCEGLIERE UNA QUALUNQUE PROCEDURA PER DIVORZIARE O CI SONO CONDIZIONI
PARTICOLARI PER ACCEDERE AD UNA SPECIFICA PROCEDURA.
La
coppia
è
libera
di
scegliere
quale
procedura
usare,
con
l’eccezione
della
procedura
di
divorzio
davanti
al
Sindaco
che
è
accessibile
solo
alla
coppia
che
non
abbia
figli
minorenni
o
non
indipendenti
economicamente.
SE ABBIAMO TROVATO UN ACCORDO POSSIAMO DIVORZIARE DA SOLI O SERVE UN AVVOCATO?
Se
non
ci
sono
figli
minorenni
o
ancora
a
carico
i
coniugi
possono
eseguire
da
soli
la
procedura
di
divorzio davanti al Sindaco
, non le altre, per le quali è necessario il ministero di un difensore.
COME SI PROCEDE?
Il
divorzio
a
domanda
congiunta
ed
il
divorzio
con
negoziazione
assistita
si
eseguono,
fondamentalmente,
fornendo
al
giudice
la
disciplina
scritta
dei
rapporti
personali
e
patrimoniali
degli
ex
coniugi
successivi
al
divorzio,
frutto
di
un
accordo
tra
gli
stessi,
per
consentirgli
di
verificare
la
corrispondenza
di
detta
disciplina
agli
interessi
della
prole.
Ove
tale
corrispondenza
sussista,
il
giudice
approva
il
testo.
L’approvazione
della
disciplina
è
condizione
essenziale
per
poter
perfezionare
le
procedure ed ottenere il divorzio.
La
procedura
consensuale
di
divorzio
davanti
al
sindaco
“(o
un
suo
delegato
in
funzione
di
Ufficiale
delle
Stato
Civile)”
invece,
essendo
accessibile
solo
alle
coppie
che
non
hanno
figli
non
ancora
indipendenti
economicamente,
non
prevede
il
vaglio
del
giudice
e
pertanto
il
testo
contenente
la
detta
disciplina
viene
semplicemente
depositato
presso
la
Casa
Comunale
che
ne
attribuisce
validità
e
rende
obbligatorie
le
pattuizioni in essa contenute.
(Per
i
dettagli
sulle
attività
richieste
per
l’esecuzione
e
il
completamento
delle
singole
procedure
clicca sui link del presente paragrafo).
A COSA SERVE LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI E PERSONALI?
Tutte
le
procedure
di
divorzio
mirano
fondamentalmente
ad
impedire
il
prosieguo
delle
liti
che
hanno
indotto
i
coniugi
a
divorziare,
attraverso
la
realizzazione
di
una
disciplina
scritta
cogente
dei
rapporti
personali
(es.
con
chi
stanno
i
figli,
quando)
e
patrimoniali
(es.
chi
paga,
cosa)
dei
coniugi
che
li
sollevi
dall’onere
di
dover
quotidianamente
trovare
un
accodo
su
tali
rapporti
in
un
momento
in
cui,
per il fatto delle liti, non sono più in grado di farlo.
Poiché
per
legge
i
patti
scritti,
che
contengono
la
disciplina
dei
rapporti
della
coppia
successivi
al
divorzio
devono
essere
rispettati
sotto
pena
di
importanti
sanzioni
,
una
volta
stabiliti,
ad
entrambi
i
coniugi
basterà
pretendere
il
rispetto
di
quei
patti,
se
necessario
con
azione
giudiziale,
per
non
dover
più litigare sui rapporti da essi regolati.
SU COSA DEVO ACCORDARMI CON L’ALTRO CONIUGE PER POTER DIVORZIARE UTILIZZANDO UNA
PROCEDURA CONSENSUALE DI DIVORZIO?
1
.
sul fatto di divorziare
2
.
sulla disciplina dei rapporti personali
3
.
sulla disciplina dei rapporti patrimoniali
CHE TIPO DI DISCIPLINA DEI RAPPORTI PERSONALI
E’ NECESSARIO DARCI PER DIVORZIARE CON UNA PROCEDURA CONSENSUALE?
è necessario prevedere un disciplina dettagliata su:
1
.
l’affidamento della prole
2
.
i tempi di permanenza della prole presso ciascun genitore
3
.
l’assegnazione della casa familiare
Poiché
nelle
procedure
consensuali
di
divorzio
è
la
coppia
che
decide
la
disciplina
dei
propri
rapporti
successivi
al
divorzio
stesso,
si
indica
qui
di
seguito
gli
elementi
essenziali
sui
quali
i
coniugi
devono
trovare
un
accordo
per
accedere
ad
una
qualunque
delle
dette
procedure.
(Siccome
la
procedura
di
divorzio
innanzi
all’Ufficiale
di
stato
Civile
(cosiddetta
“divorzio
in
Comune”
),
non
è
procedibile
se
ci
sono
figli
non
ancora
indipendenti
economicamente,
se
siete
interessati
a
quella
procedura,
potete
passare al paragrafo successivo, escludendo quanto qui esposto con riferimento alla prole.
1)
Riguardo
all’
affidamento
della
prole
è
preferibile
prevedere
il
regime
di
affido
condiviso
perché
la
previsione
del
regime
di
affido
esclusivo
della
prole
ad
uno
dei
due
coniugi,
in
assenza
di
un
adeguata
giustificazione
che
provi
l’inidoneità
dell’altro
genitore
a
condividere
l’affido,
potrebbe
non
superare
il
vaglio
del
collegio
nella
procedura
di
divorzio
tribunalizia
o
quello
del
Procuratore
della
Repubblica
nella
procedura
di
divorzio
con
negoziazione
assistita.
Ciò
giacché
la
legge
di
riforma
del
2006
ha
espressamente
previsto
la
preferenza
per
l’affido
di
tipo
condiviso
e
considerato
l’affido
esclusivo
come
soluzione
residuale
da
disporre,
come
detto,
solo
in
presenza
di
un
caso
di
inidoneità
di
uno dei genitori all’affido condiviso.
Non
deve
essere
previsto
l’affidamento
con
riferimento
alla
prole
maggiorenne
della
quale
si
dovrà
indicare solo il genitore con il quale risiederà fino all’indipendenza economica.
2)
Per
quanto
riguarda
il
tempo
che
la
prole
deve
passare
con
un
genitore
e
con
l’altro
,
questo
dovrebbe
essere
di
pari
entità
per
evitare
che
la
prole
formi
un
carattere
che
consista
della
clonazione
del
carattere
del
genitore
con
il
quale
dovesse
convivere
per
un
tempo
troppo
esteso.
E’
stato
osservato
infatti
che
la
prole
è
portata
ad
assorbire
e
ripetere
le
reazioni
ai
casi
della
vita
del
genitore
con
il
quale
prevalentemente convive.
Per
evitare
questo
problema
la
legge
di
riforma
del
diritto
di
famiglia
ha
espressamente
previsto
il
diritto
della
prole
di
passare
un
tempo
equilibrato
e
continuativo
con
entrambi
i
genitori
considerando
evidentemente
preferibile
che
la
prole
formi
un
carattere
terzo
fondato
sull’osservazione
critica
delle
condotte
di
più
persone,
e
significativamente
la
legge
10
novembre
2014,
n.
162
art.lo
6
comma
3
che
disciplina
la
procedura
di
divorzio
con
negoziazione
assistita
,
ha
reso
obbligatorio
che
gli
avocati
inseriscano
nella
convenzione
la
seguente
dizione:
“
gli
avvocati
hanno
informato
le
parti
dell'importanza
per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori”
nell’accordo di separazione.
3)
L’assegnazione
della
casa
familiare
è
un
istituto
che
consente
di
conservare
le
abitudini
della
prole
radicate
nella
casa
ove
si
è
incentrata,
prima
del
divorzio,
la
vita
della
famiglia,
indipendentemente
da
chi
abbia
il
diritto
di
detenzione
di
tale
immobile
(proprietà,
comproprietà,
titolarità
di
un
contratto
di
locazione
o
di
comodato.
La
coppia
può
prevedere
un
diritto
di
assegnazione
a
favore
di
quello
dei
due
coniugi
con
il
quale
viene
stabilito
che
la
prole
conviva
prevalentemente. Vedi aplius
Qui
CHE TIPO DI DISCIPLINA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI
E’ NECESSARIO DARCI PER DIVORZIARE CON UNA PROCEDURA CONSENSUALE?
A) Con riferimento ai figli,
Le
pattuizioni
che
disciplinano
i
rapporti
patrimoniali
della
coppia
devono
prevedere
necessariamente
l’obbligo
a
carico
del
coniuge
più
abbiente
di
pagare
un
assegno
all’altro
per
concorrere
al
mantenimento
della
prole
durante
i
periodi
di
permanenza
della
prole
con
quest’ultimo.
(salvi i rarissimi casi in cui la prole abbia adeguate risorse proprie)
ove:
1
.
vi siano differenze tra
le risorse
dei due genitori e
2
.
il tempo di permanenza della prole con ciascun genitore crea una sperequazione di dette risorse.
Tale
contributo
deve
consistere
in
una
corresponsione
periodica
denaro:
il
c.d.
“assegno
di
mantenimento”
.
Se
i
figli
sono
minorenni
il
beneficiario
dell’assegno
(cioè
il
creditore
di
tale
prestazione)
non
è
immediatamente
il
minore
o
i
minori
ma
è
il
coniuge
coaffidatario
(se
è
previsto
l’affidamento
condiviso)
o
il
coniuge
affidatario
esclusivo
della
prole.
La
prole
è
il
beneficiario
mediato
di
tale
corresponsione,
nel
senso
che
il
coniuge
che
riceve
gli
assegni
dall’altro
per
il
mantenimento
della
prole deve volgerli a tale scopo e non può usarli in altro modo.
Se
i
figli
sono
maggiorenni,
è
possibile
prevedere
che
il
contributo
venga
versato
immediatamente
a
loro,
che
diventano
i
creditori
della
prestazione
del
versamento
dell’assegno
periodico.
Tale
previsione
proposta
dai
coniugi
può
non
essere
accettata
dal
Giudice,
che,
anche
nelle
procedure
di
consensuali
di
divorzio,
ha
l’obbligo
di
verificare
la
corrispondenza
delle
pattuizioni
dei
coniugi
all’interesse
della
prole
anche
maggiorenne
(
art.
337
septies
c.c.
).
(Ad
es.
pattuizioni
che
prevedessero
il
versamento
dell’assegno
di
mantenimento
della
prole
a
figli
tossicodipendenti
non
verrebbe
validato
dal giudice).
Se
i
figli
sono
più
di
uno
è
necessario
prevedere
un
assegno
periodico
specifico
per
ciascun
figlio,
non
essendo
possibile
prevedere
un
unico
assegno
cumulativo.
Ciò
in
quanto
gli
assegni
sono
soggetti
a
revisione
separata.
Cioè
quando
un
figlio
trova
un
lavoro
e
consegue
adeguati
redditi
propri,
il
coniuge
obbligato
a
corrispondere
un
assegno
per
il
suo
mantenimento
può
chiedere
giudizialmente
di
essere
sollevato
da
tale
obbligo,
ma
non
da
quello
di
corrispondere
gli
assegni
per
il
mantenimento
degli
altri
figli
non
ancora
economicamente
indipendenti.
Pertanto
ogni
assegno
deve
essere
specificamente determinato nel suo preciso ammontare per ognuno dei figli.
L’aggiornamento
della
misura
degli
assegni
al
costo
della
vita
c.d.
aggiornamento
ISTAT
è
obbligatorio e può comportare una riduzione degli assegni in caso (raro) di deflazione.
Non
è
possibile
prevedere
un
termine
per
la
corresponsione
degli
assegni
di
mantenimento
della
prole:
es.
pagherò
gli
assegni
fino
al
compimento
dell’anno
18
mo
di
mio
figlio,
trattandosi
il
tempo
della
corresponsione
dell’assegno
per
il
mantenimento
dei
figli
di
un
diritto
indisponibile
regolato
da
norme
imperative.
(Cioè
è
la
legge
stessa
a
stabilire
imperativamente
la
durata
del
tempo
nel
quale
devono
essere
pagati
gli
assegni
,
pertanto
detta
durata
non
può
essere
stabilita
dai
genitori
in
modo
differente).
B) Con riferimento all’ex coniuge
:
Oltre
all’assegno
di
mantenimento
della
prole
,
la
Legge
riconosce
al
coniuge
economicamente
più
debole
il
diritto
ad
un
assegno
divorzile
cioè
ad
una
corresponsione
periodica
di
una
somma
di
denaro.
La
previsione
di
un
assegno
divorzile
-a
differenza
dell’assegno
per
il
mantenimento
dei
figli-
quantunque
vi
siano
differenze
tra
le
risorse
dei
coniugi,
non
è
giuridicamente
obbligatoria
e
può
essere rinunciata volontariamente dal coniuge più debole economicamente.
Se
quest’ultimo
invece
vuole
l’assegno
e
il
coniuge
più
abbiente
glielo
nega,
il
coniuge
più
debole
economicamente
può
ottenerlo,
d’imperio,
dal
giudice,
promuovendo
la
differente
procedura
di
divorzio contenzioso
Leggi le
caratteristiche e i presupposti dell’assegno divorzile
per l’ex coniuge.
In
genere
per
trovare
un
accordo
sulla
misura
dell’assegno
divorzile
è
necessario
fare
una
previsione
realistica
sull’assegno
che
si
potrebbe
ottenere
in
un
giudizio
di
divorzio
contenzioso,
cioè
in
un
giudizio
nel
quale
è
il
giudice
al
posto
dei
coniugi
a
decidere
la
misura
dell’assegno.
Ciò
si
può
fare
rivolgendosi
ad
un
avvocato
o
valutando
quanto
occorre
al
coniuge
più
debole
per
mantenere
il
tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Recentemente
una
sentenza
della
Corte
di
Cassazione
Civile,
(sez.I,
sentenza
10/05/2017
n°
11504)
,
ha
stabilito
che
l’assegno
non
deve
essere
adeguato
alla
necessità
di
conservare
il
tenore
di
vita
goduto
in
costanza
di
matrimonio,
ma
deve
solo
assicurare
una
condizione
di
vita
dignitosa.
Trattasi
tuttavia
di
una
giurisprudenza
(la
giurisprudenza
è
l’insieme
delle
sentenze
su
un
determinato
argomento)
minoritaria
(cioè
di
numero
inferiore
rispetto
all’insieme
di
quelle
emesse
dalla
Suprema
Corte
che
interpretano
la
legge
in
modo
opposto).
La
giurisprudenza
maggioritaria
attualmente
stabilisce
ancora
che
l’adeguatezza
dell’assegno
alla
conservazione
del
tenore
di
vita
matrimoniale
è
il
criterio per determinare la misura dell’assegno divorzile.
Una
volta
fatta
una
previsione
di
massima
sulla
misura
dell’assegno
divorzile
che
potrebbe
essere
riconosciuto
in
un
giudizio
contenzioso
dal
giudice
al
coniuge
più
debole,
la
coppia
può
decidere
di
evitare
le
lungaggini
e
i
costi
di
un
divorzio
contenzioso
e
accordarsi
sulla
misura
dell’assegno
divorzile
per accedere ad una delle procedure consensuali di divorzio.
Naturalmente
non
è
previsto
dalla
legge
alcun
limite
alla
misura
dell’assegno:
se
il
coniuge
economicamente
più
forte
vuole
pagare
un
assegno
abbondante,
la
coppia
è
libera
di
scegliere
una
misura
di
assegno
divorzile
particolarmente
generosa
se
il
coniuge
meno
abbiente
accetta
una
misura
ridotta
o
rinuncia
a
all’assegno
divorzile
questo
è
consentito,
non
essendo
vincolata
la
determinazione
dell’assegno per l’ex coniuge al calcolo del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
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