INDICE DEL CAPITOLO
COSA
SONO
LE
PROCEDURE
CONSENSUALI
DI
DIVORZIO
-
IL
DIVORZIO
A
DOMANDA
CONGIUNTA
-
IL
DIVORZIO
BREVE
-
IL
DIVORZIO
CON
NEGOZIAZIONE
ASSISTITA
-
IL
DIVORZIO
DAVANTI
AL
SINDACO
IN
FUNZIONE
DI
UFFICIALE DELLO STATO CIVILE
______________________________________________
COS’È LA PROCEDURA DI DIVORZIO CON NEGOZIAZIONE ASSISTITA?
E’
una
delle
procedure
consensuali
di
divorzio
(introdotte
con
la
nuova
legge
n.162/2014)
che
consente alla coppia di sciogliere il vincolo coniugale senza andare in tribunale.
La
procedura
è
disegnata
per
promuovere
l’accordo
necessario
al
suo
perfezionamento
(si
tratta
infatti,
come
detto,
di
una
procedura
consensuale
),
per
il
tramite
di
negoziazioni
eseguite
con
l’assistenza
degli
avvocati
della
coppia,
(da
qui
il
significato
delle
parole
“con
negoziazione
assistita”
che
compongono il nome di questa procedura di divorzio).
La legge prevede la presenza
necessaria
di almeno due avvocati: uno per ogni coniuge.
L’esito
finale
della
procedura:
la
trascrizione
dell’accordo
di
divorzio
nel
registro
del
matrimonio,
ha
lo
stesso valore giuridico di una sentenza di divorzio emessa dal tribunale
.
QUANDO POSSO DIVORZIARE CON LA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA?
Questa
procedura
può
essere
utilizzata
da
qualunque
coppia
di
separarti
che
vogliano
divorziare,
giacché
la
legge
n.162/2014,
nella
sua
formulazione
finale,
ha
stabilito
che
è
possibile
incardinare
tale
procedura,
senza
limitazioni,
anche
“
In
presenza
di
figli
minori,
di
figli
maggiorenni
incapaci
o
portatori
di
handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti”.
(art.lo 6 punto 2 L.162/2014).
E’
necessario
essere
separati
ininterrottamente
(cioè
senza
alcuna
riconciliazione
intervenuta
medio
tempore)
da
almeno
6
mesi
se
la
coppia
si
è
separata
consensualmente
o
da
almeno
1
anno
se
la
coppia
si
è
separata
con
procedura
di
separazione
giudiziale.
(vedi
esattamente
il
dies
a
quo
del
termine di 6 mesi/1 anno
, cioè da quando esattamente devono passare i 6 mesi per potersi separare)
COME SI FA LA PROCEDURA DI DIVORZIO CON NEGOZIAZIONE ASSISTITA?
Quando
un
coniuge
separato
consensualmente
da
almeno
6
mesi
o
giudizialmente
da
12
mesi
vuole
divorziare
con
la
procedura
di
divorzio
con
negoziazione
assistita
deve
recarsi
necessariamente
da
un
avvocato,
giacché
tale
procedura
prevede
l’assistenza
necessaria
degli
avvocati,
uno
per
ciascun
coniuge.
L’avvocato,
ricevuto
l’incarico
di
eseguire
tale
procedura,
scrive
una
lettera
all’altro
coniuge
con
l'invito
a stipulare la convenzione.
La
Convenzione
è
un
contratto
che
disciplina
le
modalità
con
cui
eseguire
le
negoziazioni
:
per
quanto
tempo
(obbligatoriamente
non
meno
di
un
mese
e
non
più
di
tre),
quando
incontrarsi
per
trattare, dove, per quante volte etc.
COSA SUCCEDE SE L’ALTRO CONIUGE NON RISPONDE NEMMENO ALLA LETTERA?
l’ art.lo 4 punto 1 L.162/2014 stabilisce che:
”
la
mancata
risposta
all'invito
entro
trenta
giorni
dalla
ricezione
(della
lettera)
o
il
suo
rifiuto
(a
stipulare
la
convenzione)
può
essere
valutato
dal
giudice
ai
fini
delle
spese
del
giudizio
e
di
quanto
previsto
dagli
articoli
96
(lite
temeraria)
e 642, primo comma, del codice di procedura civile”
.
In
sostanza,
se
l’altro
coniuge
non
risponde
nemmeno
alla
lettera
,
o
rifiuta
di
aderire
alla
convenzione
per
la
negoziazione
delle
condizioni
di
divorzio,
nel
successivo
giudizio
contenzioso,
che
chi
ha
scritto
la
lettera
è
costretto
a
iniziare
se
vuole
divorziare,
il
giudice
può
condannare
per
lite
temeraria
(art.lo
96
c.p.c.)
il
coniuge
che
non
ha
risposto
alla
lettera
o
ha
rifiutato
di
aderire
alla
convenzione
ed
anche
condannarlo
a
pagare
le
spese
di
lite
(cioè
i
costi
della
causa)
sostenute
dall’altro
coniuge.
Queste
sanzioni
previste
dalla
legge
devono
essere
indicate
nella
lettera
di
invito
a
stipulare
la
convenzione
e
hanno
l’effetto
di
indurre
il
coniuge
che
riceve
la
lettera
a
rispondere
ed
accettare di aderire alla convenzione.
Si
ricorda
che
la
convenzione
non
è
l’accordo
che
disciplina
i
rapporti
della
coppia,
ma
è
il
contratto
che
disciplina
le
modalità
di
esecuzione
delle
negoziazioni.
Il
coniuge
che
riceve
la
lettera
con
l’invito
ad
aderire
alla
convenzione
ben
può
scegliere
di
aderire
a
tale
convenzione
per
evitare
le
sopra
descritte
sanzioni,
ma
non
è
obbligato
ad
accettare
le
proposte
di
controparte
volte
al
raggiungimento
dell’accordo
sulla
disciplina
dei
rapporti
della
coppia
successivi
alla
separazione.
Pertanto
l’accordo,
dopo
l’adesione
alla
convenzione
e
l’esecuzione
delle
negoziazioni,
può
anche
non
formarsi,
senza
che
il
coniuge
che
abbia
aderito
alla
convenzione
ed
seguito
le
negoziazioni
sia
passibile delle sanzioni dette.
COSA SUCCEDE SE L’ALTRO CONIUGE RISPONDE ALLA LETTERA ?
Se
l’altro
coniuge
risponde
alla
lettera
ma
rifiuta
di
aderire
alla
convenzione,
è
passibile
delle
sanzioni
indicate
nel
paragrafo
precedente,
se
invece
aderisce
all’invito
a
stipulare
la
convenzione,
dopo
la
stipula
di
tale
atto
si
eseguono
le
negoziazioni
secondo
le
modalità
previste
nella
convenzione
stessa.
Quindi
si
eseguono
gli
incontri
previsti
nella
convenzione
tra
avvocati
o
tra
i
coniugi
con
la
presenza
e
l’assistenza
dei
propri
avvocati.
Tali
negoziazioni
mirano
a
raggiungere
un
accordo
sulla
disciplina
dei
rapporti
personali
e
patrimoniali
della
coppia
che
consenta
ai
coniugi
di
perfezionare
la
procedura
consensuale di divorzio con negoziazione assistita.
In
genere
gli
avvocati,
grazie
alla
loro
esperienza,
sopratutto
se
specializzati
in
questa
materia
e
grazie
alla
conoscenza
delle
leggi,
eseguono,
con
riferimento
alle
caratteristiche
personali
e
patrimoniali
dei
divorziandi,
una
previsione
realistica
dell’esito
di
una
ipotetica
procedura
di
divorzio
contenzioso
nella
quale
sarebbe
un
giudice
a
dettare
le
condizioni
di
divorzio
al
posto
della
coppia.
In
genere
l’accordo si forma proprio sulle condizioni frutto di questa specifica previsione.
SU COSA MI DEVO ACCORDARE ESATTAMENTE CON Il MIO CONIUGE PER PERFEZIONE LA
PROCEDURA DI DIVORZIO?
L’oggetto
delle
negoziazioni
è
la
disciplina
dei
rapporti
personali
e
patrimoniali
della
coppia
dopo
il
divorzio.
In
particolare
deve
essere
deciso
l’
”an”
e
il
“quantum”
dell’
assegno
divorzile
,
cioè
se
un
assegno
divorzile
periodico
assistenziale
per
il
coniuge
più
debole
deve
essere
previsto
e
in
caso
di
decisione
affermativa,
la
sua
entità.
Se
ci
sono
figli
deve
essere
prevista
la
disciplina
dell’
affidamento
della
prole
nel
divorzio
e
per
l’effetto
l’assegnazione
della
casa
coniugale
.
Quindi
la
misura
degli
assegni
di
mantenimento per la prole
.
PERCHÉ PER POTER ESEGUIRE LA PROCEDURA MI DEVO ACCORDARE CON L’EX CONIUGE SULLA
DISCIPLINA DEI NOSTRI RAPPORTI SUCCESSIVI AL DIVORZIO ?
Durante
la
convivenza
matrimoniale
i
coniugi
trovavano
quotidianamente
un
accordo
sulla
disciplina
dei
propri
rapporti
personali
(ad
es.
con
chi
stanno
i
figli,
quando)
e
patrimoniali
(ad
es.
chi
paga, cosa).
Poi,
per
il
fatto
delle
liti
che
li
hanno
indotti
a
divorziare,
la
legge
presuppone
che
gli
ex
coniugi
non
siano più in grado di rinnovare pacificamente e quotidianamente un accodo su detta disciplina.
Occorre
pertanto
uno
strumento
che
eviti
l’inasprirsi
delle
liti
tra
gli
ex
coniugi
che
derivano
dalle
divergenze sulle necessarie decisioni quotidiane relative alla regolamentazione dei propri rapporti.
La
legge
rinviene
tale
strumento
nella
redazione
scritta
obbligatoria
della
disciplina
dei
rapporti
della
coppia
successivi
al
divorzio,
frutto
di
un
accordo
nella
procedura
consensuale,
che
alla
sua
conclusione diventerà cogente.
Chi
non
rispetta
detta
disciplina
scritta
è
soggetto
a
severe
sanzioni
.
Pertanto
a
ciascuno
dei
coniugi
basterà
pretendere
il
rispetto
degli
accordi
scritti,
se
necessario
con
azione
giudiziale,
per
non
dover
più
discutere
sulla
materia
da
essi
regolata.
Detto
strumento
obbligatorio
ha
dunque
l’effetto
di
sollevare
gli
ex
coniugi
dalla
necessità
di
trovare
un
accordo
quotidiano
sulla
regolamentazione
dei
propri
rapporti
in
un momento in cui si presuppone che non siano in grado di farlo.
COSA SUCCEDE SE NON MI ACCORDO?
tali negoziazioni potranno avere evidentemente due esiti:
1
.
la coppia si accorda
2
.
la coppia non si accorda
Se
la
coppia
non
si
accorda
(perché
ad
es.
entrambi
i
coniugi
vogliono
avere
l’affido
esclusivo
o
non
si
accordano
sul
tempo
che
la
prole
dovrà
passare
con
un
genitore
o
con
l’altro,
oppure
un
coniuge
vuole
un
assegno
divorzile
pari
a
10
e
l’altro
vuole
dare
5
o
non
vuole
riconoscere
alcun
assegno
etc.),
l’alternativa
rimasta
per
divorziare
è
l’introduzione
della
procedura
di
divorzio
contenzioso
,
nella
quale
un
giudice,
d’imperio,
dispone
il
divorzio
e
detta
una
disciplina
dei
rapporti
personali
e
patrimoniali
della coppia che i coniugi sono tenuti ad osservare dopo il divorzio.
Come
sopra
detto,
ai
sensi
dell’art.
n.
4
L.
162/2014
,
al
coniuge
che
ha
stipulato
la
convenzione
di
negoziazione
rispondendo
alla
lettera
di
invito,
non
si
applica
alcuna
sanzione
per
il
fatto
che
nonostante l’esecuzione delle negoziazioni la coppia non si sia accordata.
COSA SUCCEDE SE MI ACCORDO?
Se
viene
raggiunto
l’accordo
,
questo
viene
redatto
in
forma
scritta
,
sottoscritto
dalle
parti
e
dai
difensori
che
ne
certificano
l’autenticità
delle
firme
con
gli
stessi
poteri
e
responsabilità
del
Pubblico
Ufficiale
e
depositato
presso
l’Ufficio
della
Procura
della
Repubblica
presso
il
Tribunale
per
ottenere
da
tale
Ufficio
il
“nullaosta”
se
non
vi
sono
figli
o
l’
“autorizzazione”
se
vi
sono
minori
o
maggiorenni
ma
ancora
non
economicamente
autosufficienti,
(art.lo
6
L.162/2014)
alla
trascrizione
del
divorzio
sul
registro
degli atti di matrimonio. Detta trascrizione perfeziona e conclude la procedura.
Pertanto,
evidentemente,
senza
il
nullaosta
o
l’autorizzazione
non
è
possibile
concludere
la
procedura.
RAGGIUNTO L’ACCORDO C’È LA CERTEZZA DELLA CONCLUSIONE POSITIVA DELLA PROCEDURA
DI DIVORZIO CON NEGOZIAZIONE ASSISTITA?
In
assenza
di
figli
si
perché
il
“nullaosta”
viene
rilasciato
sulla
base
di
un
controllo
di
mera
regolarità formale della documentazione.
In
presenza
di
figli
invece
non
v’è
certezza
della
positiva
conclusione
della
procedura.
Ciò
perché
il
Procuratore
della
Repubblica
a
cui
la
legge
attribuisce
il
compito
di
verificare
la
corrispondenza
degli accordi dei coniugi agli interessi dei figli potrebbe ritenere che questa corrispondenza manchi.
Se
ciò
avviene,
egli,
anziché
rilasciare
l’
“autorizzazione”
(che,
come
scritto
nel
paragrafo
precedente,
consentirebbe
di
concludere
positivamente
la
procedura)
“trasmette
l’accordo,
entro
5
giorni,
al
presidente
del
tribunale,
che
fissa,
entro
i
successivi
trenta
giorni,
la
comparizione
delle
parti
e
provvede senza ritardo”
(art.lo 6 L.162/2014)
.
In
genere
un
assegno
di
mantenimento
per
i
figli
abbondante
e
un
affidamento
condiviso
come
“preferenzialmente”
prevede
la
legge,
sono
condizioni
sufficienti
per
evitare
il
rischio
della
trasmissione
degli
atti
al
Presidente
del
Tribunale
e
ottenere
invece
subito
l’
“autorizzazione”
dal
Procuratore della Repubblica.
COSA SUCCEDE SE IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA, TROVANDO IL CONTENUTO
DELL’ACCORDO INIDONEO ALLA CURA DEGLI INTERESSI DELLA PROLE, TRASMETTE GLI ATTI AL
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE?
Il
Presidente
del
tribunale
convocati
e
sentiti
i
coniugi,
(che
soli
possono
modificare
il
contenuto
dell’accordo),
decide
se
autorizzare
la
trascrizione
dell’accordo
dei
coniugi
presso
l’anagrafe
(atto
che
consente
di
perfezionare
la
procedura)
o
rifiutare
tale
autorizzazione
(impedendo
il
perfezionarsi
della
procedura)
lasciando
in
questo
ultimo
caso
i
coniugi
non
divorziati,
i
quali
doveranno
cominciare da capo una nuova procedura di divorzio se vogliono sciogliere il proprio matrimonio.
In
genere
è
lo
stesso
presidente
a
consigliare
loro
le
modifiche
dell’accordo
che
ritiene
opportune per la cura degli interessi dei figli.
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PUÒ DISPORRE CONTRO LA VOLONTÀ DI UNO DEI CONIUGI
LE MODICHE ALLA DISCIPLINA CONTENUTA NELL’ACCORDO
PER RENDERLE CONFORMI ALLA CURA DEGLI INTERESSI DELLA PROLE?
No.
La
procedura
di
negoziazione
assistita
ha
natura
di
volontaria
giurisdizione.
L’accordo
della
coppia
in
quanto
tale
non
può
essere
modificato
da
terzi.
Il
giudice
non
può
dire
<ho
cambiato
il
vostro accordo>.
Se
il
presidente
ritiene
il
contenuto
dell’accordo
dei
coniugi
inidoneo
alla
cura
degli
interessi
dei
figli,
e
i
coniugi
non
intendono
cambiarlo,
può
solo
rifiutare
l’autorizzazione
alla
trascrizione
dell’accordo
ed
impedire
il
perfezionamento
della
procedura,
ma
non
modificarne
d’imperio
il
contenuto.
COSA SUCCEDE SE L’AUTORIZZATONE NON VIENE CONCESSA?
Se
l’autorizzazione
non
viene
concessa,
la
procedura
si
estingue
senza
essersi
perfezionata
e
la
coppia
si
trova
nella
stessa
condizione
giuridica
nella
quale
si
sarebbe
trovata
se
non
l’avesse
nemmeno
cominciata.
Quindi
se
vuole
divorziare
deve
ricominciare
da
capo
(evidentemente
prevedendo
una
diversa
disciplina
dell’affido
e
del
mantenimento
della
prole,
per
evitare
di
incontrare
un
nuovo
rifiuto
da
parte del presidente del tribunale, o scegliere per divorziare una procedura alternativa).
COSA SUCCEDE SE L’AUTORIZZATONE VIENE CONCESSA?
Se
“l’autorizzazione”
viene
concessa,
i
legali
della
coppia
provvederanno
a
trasmetterla,
entro
10
giorni
dal
rilascio
di
tale
documento,
all’Ufficio
del
Registro
degli
Atti
di
Matrimonio
del
Comune
di
celebrazione del matrimonio della coppia, chiedendo l’annotazione in tale registro del fatto del divorzio.
In
assenza
di
figli,
come
si
è
detto
sopra,
anziché
l’
“autorizzazione”
,
viene
invece
trasmesso
il
“nullaosta”
sempre
rilasciato
dal
Procuratore
della
Repubblica
dopo
un
controllo
formale
della
documentazione della procedura di divorzio.
Unitamente
all’autorizzazione
o
al
nullaosta
verrà
depositata
presso
l’Ufficio
del
Registro
degli
Atti
di
Matrimonio
del
Comune
di
celebrazione
del
matrimonio
anche
una
copia
certificata
dell’accordo
(la
certificazione
viene
eseguita
direttamente
dagli
avvocati
che
in
questa
procedura
hanno
gli
stessi
poteri
di certificazione del Pubblico Ufficiale).
Tale
adempimento,
cioè
la
richiesta
all’Ufficio
del
Registro
degli
Atti
di
Matrimonio
del
Comune
di
celebrazione
della
trascrizione
dell’autorizzazione/nullaosta
e
dell’accordo
certificato
non
perfeziona
la
procedura
di
divorzio
con
negoziazione
assistita,
giacché
questa
viene
perfezionata
dalla
effettiva
trascrizione
che
ne
faccia
l’Ufficio.
Tale
Ufficio
non
ha
alcun
potere
di
sindacare
il
contenuto
degli
accordi
autorizzati
dal
Procuratore
della
Repubblica,
pertanto
una
volta
rilasciata
l’autorizzazione
si
ha
la certezza della positiva conclusione della procedura stessa.
QUANTO TEMPO IMPIEGA L’UFFICIO DEL REGISTRO DEGLI ATTI DI MATRIMONIO AD
EFFETTUARE LA TRASCRIZIONE?
attualmente a Roma circa 2-3 mesi dalla domanda.
QUINDI QUANTO TEMPO OCCORRE COMPLESSIVAMENTE PER DIVORZIARE CON LA
PROCEDURA DI DIVORZIO CON NEGOZIAZIONE ASSISTITA?
la
durata
delle
negoziazioni,
per
legge,
(art.lo
2
punto
2
L.162/2014)
non
può
essere
inferiore
ad
1
mese.
Molti
giuristi
osservano
che
non
ha
senso
se
l’accordo
sorge
in
una
settimana,
fare
aspettare
la
coppia
per
altre
3
settimane
prima
di
poterlo
depositare
presso
l’Ufficio
del
Procuratore
della
Repubblica
presso
il Tribunale, allo scopo di ottenere l’autorizzazione/nullaosta (vedi paragrafi precedenti).
La
logica
di
questa
scelta
del
legislatore
è
quella
di
costringere
i
coniugi
ad
una
meditata
formulazione
della
disciplina
ed
evitare
i
probabili
errori
che
deriverebbero
da
una
negoziazione
affrettata.
(Potete
immaginare,
se
l’accordo
sorge
dopo
una
settimana
o
già
sussiste
prima
dell’inizio
delle
negoziazioni,
perché
la
coppia
lo
ha
già
elaborato
e
definito,
una
soluzione
all’italiana
del
problema
con
l’indicazione
nella
convenzione,
che
è
un
atto
tra
privati,
di
una
data
di
inizio
delle
negoziazioni
più
risalente rispetto a quella reale. Tale soluzione non è consentita dalla legge).
L’Ufficio
del
Procuratore
della
Repubblica
presso
il
Tribunale
impiega
a
Roma
circa
7
giorni
ad
emettere l’autorizzazione/nullaosta.
l’Ufficio
del
Registro
degli
Atti
di
Matrimonio
a
Roma
impiega
circa
1
mese
per
effettuare
la
trascrizione.
quindi il tempo minimo indispensabile per divorziare con tale procedura a Roma è:
1 mese
(durata minima per legge delle negoziazioni)
+
1 settimana
(per ottenere l’autorizzazione/nullaosta
alla trascrizione dell’accordo)
+
1 mese
(per la trascrizione effettiva dell’accordo
da parte dell’Ufficio del Registro degli Atti di
Matrimonio).
=
__________________________________________
2 mesi ed una settimana
.
QUANDO CONVIENE USARE LA PROCEDURA DI DIVORZIO CON NEGOZIAZIONE ASSISTITA?
1)
Se
si
ha
fretta
di
divorziare
questa
è
la
procedura
più
veloce
.
Dopo
aver
raggiunto
l’accordo,
i
legali
lo
depositano
presso
l’ufficio
della
Procura
della
Repubblica
presso
il
Tribunale
il
quale
impiega
circa
una
settimana
per
emettere
l’autorizzazione
o
il
nullaosta.
I
legali,
per
legge,
(art.lo
6
punto
3
L.162/2014)
non
possono
tardare
più
di
dieci
giorni
a
depositare
l’accordo
e
l’autorizzazione
o
il
nullaosta
presso
la
casa
Comunale
per
la
trascrizione,
ma
evidentemente
possono
farlo
lo
stesso
giorno
in
cui
il
Tribunale
rilascia
tali
documenti.
La
Casa
Comunale
impiega
circa
un
mese
per
effettuare
la
trascrizione
che
completa
e
prefaziona
la
procedura.
Pertanto
dopo
circa
un
mese
e
una
settimana
dal
raggiungimento dell’accordo la coppia è divorziata.
2)
Se
si
vuole
divorziare
senza
andare
in
tribunale
né
presso
altri
uffici
ma
solo
presso
il
proprio
avvocato
, questa è l’unica procedura che consente di fare questo.
3)
Se
si
vuole
controllare
il
risultato
cioè
determinare
da
soli
la
disciplina
dei
propri
rapporti
dopo
il
divorzio
questa
procedura
consente
di
farlo
perché
né
il
Procuratore
della
Repubblica
preso
il
tribunale
né
il
Presidente
del
tribunale
al
quale
fossero
trasmessi
gli
atti
possono
modificare
l’accordo
e
imporre
ai
coniugi
il
rispetto
di
una
disciplina
differente
rispetto
a
quella
decisa
da
loro,
potendo
solo
estinguere
il
procedimento nel caso un cui tale disciplina sia ritenuta inidonea alla cura degli interessi dei figli.
QUANDO NON CONVIENE USARE LA PROCEDURA DI DIVORZIO CON NEGOZIAZIONE
ASSISTITA?
1)
Se
la
coppia
trova
conveniente
prevedere
il
pagamento
dell’assegno
divorzile
in
un
unica
soluzione
non
può
usare
la
procedura
con
negoziazione
assistita
per
divorziare
perché
il
punto
2
dell’art.lo
6
della
legge
162
del
2014
non
prevede
in
questa
procedura
la
valutazione
di
congruità
necessaria
ex.
art.lo
5
comma
6
L.
898/70
per
poter
perfezionare
la
procedura
di
divorzio
includendo
tale
soluzione.
Se
si
vuole
prevedere
il
pagamento
dell’assegno
divorzile
in
un
unica
soluzione
si
dovrà
usare
la procedura di
divorzio a domanda congiunta
.
2)
Se
la
coppia
non
è
vicina
ad
un
accordo
e
le
posizioni
sono
molto
distanti
(es.
un
coniuge
vuole
pagare
10
a
titolo
di
assegno
divorzile
e
l’altro
vuole
20
o
entrambi
si
contendono
l’affido
esclusivo
della
prole),
non
conviene
usare
questa
procedura
per
divorziare
perché
c’è
il
rischio
che
le
negoziazioni
siano
infruttuose
e
pertanto
i
coniugi
debbano
pagare
i
propri
legali
per
le
negoziazioni
inutilmente.
E’
meglio
in
questi
casi
una
rapida
verifica
informale
della
possibilità
di
accordarsi
e
in
caso
di
esito
negativo
procedere utilizzando un altra procedura di divorzio: principalmente quella di
divorzio contenzioso
.
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