successivi
alla
separazione.
La
coppia,
dopo
l’omologazione
del
verbale,
è
tenuta
a
rispettare
la
disciplina in esso contenuta.
DEVO ANDARE PERSONALMENTE DAVANTI AL GIUDICE O CI PUÒ ANDARE IL MIO
AVVOCATO?
No.
La
presenza
personale
delle
parti
davanti
al
giudice
è
obbligatoria.
Non
è
possibile
mandare
un delegato, nemmeno il proprio avvocato.
SE L’ALTRO CONIUGE DOPO AVER FIRMATO IL RICORSO DALL’AVVOCATO, POI NON SI
PRESENTA IN TRIBUNALE, COSA SUCCEDE?
Se
uno
dei
due
coniugi
dopo
essersi
accordato
ed
aver
firmato
il
ricorso
davanti
all’avvocato
non
si
presenta
in
tribunale
all’udienza
fissata
o
presentandosi
davanti
al
presidente
non
conferma
la
volontà
di
separarsi,
il
giudice
fissa
una
nuova
udienza.
Se
anche
a
questa
una
parte
non
si
presenta,
il
giudice dichiara estinto il procedimento e cancella la causa dal ruolo.
Essendo
la
separazione
consensuale
un
atto
di
c.d.
volontaria
giurisdizione,
il
giudice
non
può
dettare
d’imperio
la
disciplina
dei
rapporti
della
coppia
ma
deve
limitarsi
a
dichiarare
estinto
il
procedimento
per
l’impossibilità
di
ricevere
la
dichiarazione
del
consenso
alla
separazione
da
parte
di
uno dei due coniugi.
SERVE NECESSARIAMENTE UN AVVOCATO O POSSIAMO ANDARE NOI CONIUGI DA SOLI A
FARE LA SEPARAZIONE IN TRIBUNALE ?
L’art.lo
707
del
codice
di
procedura
civile
vedi
qui
l’art.lo
707
c.p.c.
stabilisce
che
“i
coniugi
debbono
comparire
personalmente
davanti
al
presidente
con
l'assistenza
del
difensore
.
L’art.lo
711
vedi
qui
l’art.lo
711c.p.c.
che
stabilisce
le
attività
che
la
coppia
deve
compiere
personalmente
in
occasione
dell’udienza
presidenziale
non
deroga
all’art.lo
707.
Pertanto
la
presenza
del
difensore
dovrebbe
essere
obbligatoria.
Tuttavia
alcuni
tribunali
consentono
alla
coppia
di
eseguire
la
procedura
di
separazione
consensuale
da
sola
senza
il
difensore,
mentre
altri
pretendono
la
presenza
di
un
difensore
anche
per
la
separazione
consensuale.
Ci
sono
differenti
orientamenti
nel
senso
detto
anche
tra
tribunali
della
stessa regione.
IN QUALE TRIBUNALE SI FA LA SEPARAZIONE CONSENSUALE ?
Presso
“il
tribunale
del
luogo
dell'ultima
residenza
comune
dei
coniugi
ovvero,
in
mancanza,
del
luogo
in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio”
.
IL
TRIBUNALE
PIÙ
VICINO
NON
ACCETTA
UNA
DOMANDA
DI
SEPARAZIONE
AVANZATA
DAI
CONIUGI
SENZA
L’ASSISTENZA
DI
UN
AVVOCATO.
POSSO
RECARMI
A
FARE
LA
SEPARAZIONE
PRESSO UN ALTRO TRIBUNALE DELLA MIA REGIONE CHE INVECE ACCETTA TALE DOMANDA?
La
coppia
non
può
scegliere
presso
quale
tribunale
iniziare
la
procedura
di
separazione,
per
il
fatto
della
competenza
territoriale
obbligatoria
degli
Organi
Giudiziari,
che
deve
essere,
come
detto,
necessariamente
quella
“del
tribunale
del
luogo
dell'ultima
residenza
comune
dei
coniugi
ovvero,
in
mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio”
leggi l’art.lo 706 c.p.c.
Nel
caso
della
separazione
consensuale
se
i
coniugi
hanno
residenze
diverse
,
alle
quali
corrispondono
competenze
territoriali
di
due
differenti
tribunali,
possono
incardinare
a
loro
scelta
la
procedura di separazione consensuale in uno dei due tribunali.
QUALI SONO GLI EFFETTI DELLA SEPARAZIONE LEGALE CONSENSUALE?
Si
riassumono
gli
effetti
della
separazione
legale
consensuale
trattati
più
ampiamente
qui
.
I
coniugi
acquistano
lo
status
di
“coniugi
legalmente
separati”
che
consente
loro,
se
lo
desiderano,
di
divorziare
dopo
6
mesi
dall’udienza
presidenziale
della
procedura
di
separazione.
Se
la
coppia
era
in
regime
di
comunione
legale
dei
beni,
questa
si
scioglie
e
il
regime
applicato
diventa
quello
della
separazione
legale
dei
beni,
che
consente
ai
coniugi
separati
di
effettuare
acquisti
senza
che
questi
ricadano
in
comproprietà
dell’altro
coniuge.
Viene
emesso
un
provvedimento
(decreto
di
omologa)
che
recepisce
la
disciplina
dettagliata
dei
rapporti
della
coppia
successivi
alla
separazione
decisa
dalla
coppia stessa che diventa obbligatoria per entrambi i coniugi.
QUANDO POSSO EFFETTUARE ACQUISTI, SENZA CHE QUESTI RICADANO IN COMPROPRIETÀ
IN CAPO ALL’ALTRO CONIUGE?
In
passato
perché
si
verificasse
lo
scioglimento
della
comunione
legale
occorreva
attendere
il
passaggio
in
giudicato
della
sentenza
di
separazione
emessa
all’esito
di
procedura
di
separazione
giudiziale,
o
l’emissione
del
decreto
di
omologa
che
concludeva
la
procedura
di
separazione
consensuale.
Nel
2015
la
legge
6
maggio
2015,
n.
55,
modificando
il
contenuto
del’art.lo
191
c.c.
ha
introdotto le seguenti novità:
Dal
momento
in
cui
il
giudice
autorizza
i
coniugi
a
vivere
separati
nella
separazione
giudiziale,
o
la
coppia
sottoscrive
il
verbale
nella
separazione
consensuale,
ope
legis,
viene
modificato
il
regime
patrimoniale
della
famiglia,
da
comunione
legale
dei
beni
a
separazione
legale
dei
beni.
leggi
l’art.lo
191
comma II c.c.
.
Pertanto,
il
coniuge
in
comunione
dei
beni,
dopo
detti
momenti,
si
troverà
nel
regime
legale
di
separazione
dei
beni
e
potrà
effettuare
acquisti
di
beni
conseguendone
la
proprietà
al
100%,
non
solo
al
50%.
(Come
detto,
prima
di
tali
momenti
e
cioè
durante
la
vigenza
del
regime
di
comunione
legale
dei beni, gli acquisti di un coniuge ricadono, ope legis, al 50% in capo all’altro).
Attenzione
però,
se
la
separazione
non
viene
omologata
(ad
es.
perché
il
collegio
trova
le
pattuizioni
che
i
coniugi
si
sono
dati
inidonee
alla
cura
degli
interessi
dei
figli),
il
processo
si
estingue
e
secondo
la
migliore
interpretazione
del
secondo
comma
dell’art.lo
191
c.c.
e
delle
parole
“purché
omologato”,
non
solo
si
ripristina
lo
status
quo
ante,
ma
l’intera
procedura
di
separazione
è
da
considerarsi
tamquam
non
esset,
onde
gli
acquisti
compiuti
medio
tempore
ricadrebbero
in
comunione.
Pertanto
è
consigliabile
attendere
comunque
l’omologazione
prima
di
effettuare
acquisti
importanti se si vuole essere certi che non ricadano nella sfera patrimoniale dell’altro coniuge al 50%.
DOPO LA SEPARAZIONE CONSENSUALE CHE COSA SUCCEDE?
I separati possono:
1)
Rimanere
separati,
anche
per
tutta
la
vita
senza
mai
né
riconciliarsi
né
divorziare,
(conservando
così
gli
stessi
diritti
successori
del
coniuge
sposato
e
non
separato
leggi
l’art.lo
548c.c.
e
la
validità dei titoli che sono fonte del diritto di credito rappresentato dall’assegno di mantenimento).
2)
Divorziare
,
dopo
un
periodo
di
tempo
di
separazione
ininterrotta
(6
mesi
in
caso
di
separazione consensuale o 1 anno in caso di separazione giudiziale).
3)
Riconciliarsi
(annullando
gli
effetti
della
separazione
e
dunque
rinunciando
al
titolo
che
da
diritto
di
ricevere
l’assegno di mantenimento, ove presente).
Come
detto,
I
coniugi,
dopo
6
mesi
o
un
anno
di
separazione
(vedi
di
seguito)
non
sono
tenuti
a
decidere
se
divorziare
o
riconciliarsi,
possono
invece
decidere
di
rimanere
separati,
se
lo
desiderano,
anche
per
tutta
la
vita
e
rimanere
nella
condizione
di
poter
chiedere
il
divorzio
in
qualunque
momento ad es. anche dopo 10 o 20 anni.
Se
i
coniugi
vogliono
riconciliarsi
devono
semplicemente
tornare
insieme,
essendo
la
riconciliazione
nell’ordinamento
italiano
fattuale.
La
riconciliazione
annulla
gli
effetti
della
separazione.
leggi la riconciliazione
DOPO LA SEPARAZIONE POSSO AVERE UN’ALTRA RELAZIONE?
Si,
dopo
che
il
giudice
autorizza
i
coniugi
a
vivere
separati.
Sul
punto
la
Cassazione
ha
sentenziato:
“una
volta
iniziato
il
giudizio
di
separazione
e
cessata
di
fatto
la
convivenza,
non
possono
logicamente
più
assumere
autonomo
rilievo
i
comportamenti
successivi
del
coniuge
separato,
anche
se,
in
ipotesi,
idonei
a
giustificare
una
dichiarazione
di
addebitabilità,
posto
che
l’addebito
trova
la
sua
collocazione
esclusivamente
nel
quadro
della
separazione,
come
responsabilità
causativa
dell’intollerabilità
della
prosecuzione
della
convivenza,
e
non
ha
quindi
ragion
d’essere
allorché
la
convivenza
è
cessata
(SEZIONE
I
CIVILE Sentenza 1 luglio - 19 settembre 2008, n. 23885, Cass. 1997/6566)”
.
Dunque
non
ci
sarebbe
da
temere
l’addebito
se
la
relazione
extraconiugale
comincia
dopo
la
separazione,
anche
se
esiste
qualche
pronunciamento
contrario
minoritario
e
risalente:
Cass.
2148/1991.
Tuttavia
una
relazione
successiva
alla
separazione
se
si
traduce
in
una
convivenza
more
uxorio
con
il
nuovo
compagno/a
produce
una
conseguenza
pregiudizievole:
l’altro
coniuge
può
ottenere
che
sia revocato il provvedimento di
assegnazione
della casa familiare.
Leggi l’art.lo 337 sexies c.c.
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