INDICE DEL CAPITOLO
COS’È
LA
SEPARAZIONE
DEI
CONIUGI
-
LA
CASA
FAMILIARE
-
IL
DIRITTO
DI
ASSEGNAZIONE
-
L’AFFIDAMENTO
DEI
FIGLI
-
L’ASSEGNO
DI
MANTENIMENTO
-
L’ASSEGNO
PER
IL
CONCORSO
AL
MANTENIMENTO
DEI
FIGLI
-
LA
SEPARAZIONE
CON
ADDEBITO
-
SEPARAZIONE
DEI
BENI
E
REGIME
PATRIMONIALE
DELLA
FAMIGLIA
-
RIMBORSI
E
RESTITUZIONI
-
DIRITTI
SUCCESSORI
NELLA
SEPARAZIONE
-
LA
RICONCILIAZIONE
-
LE
TASSE
E
LE
AGEVOLAZIONI FISCALI
-
MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE
CLICCA SUI LINK DELL’INDICE
_____________________________________________
DEVO PAGARE LE TASSE SUGLI ASSEGNI CHE RICEVO PER IL CONTRIBUTO AL MIO
MANTENIMENTO?
Si.
L’assegno
pagato
da
un
coniuge
per
concorrere
al
mantenimento
dell’altro
è
considerato
dalla
legge
fiscale
un
reddito
del
coniuge
“beneficiario”
(cioè
del
coniuge
che
lo
riceve).
Pertanto
il
beneficiario
è
tenuto
a
dichiarare
tale
reddito
e
a
pagare
su
di
esso
le
relative
tasse.
Infatti
le
somme
pagate
a
titolo
di
assegno
per
il
mantenimento
del
coniuge
sono
una
risorsa
che
-a
differenza
dell’assegno
per
concorrere
al
mantenimento
dei
figli-
il
beneficiario
volge
alla
cura
dei
propri
esclusivi
personali interessi e pertanto rappresenta per lui un reddito.
SE PAGO UN ASSEGNO PER CONCORRERE AL MANTENIMENTO DELL’ALTRO CONIUGE POSSO
SCARICARLO DALL’IMPONIBILE?
Si,
per
il
coniuge
che
paga
un
assegno
di
mantenimento
all’altro,
tale
corresponsione
rappresenta
una spesa che la legge fiscale consente di detrarre interamente dall’imponibile.
LA SEPARAZIONE SIMULATA
La
combinazione
delle
due
fattispecie
esposte
nei
due
paragrafi
precedenti
genera
il
fenomeno
della
c.d.
“separazione
simulata”
che
si
ha
quando
due
coniugi
si
separano
non
perché
litigano,
ma
per
pagare meno tesse.
Facciamo
un
esempio.
Immaginiamo
che
ci
sono
due
aliquote
fiscali
una
al
25%
applicata
ai
redditi
fino
a
50.000,00
€
annui
e
una
al
50%
applicata
ai
redditi
superiori
a
50.000,00
€
annui,
senza
scaglioni.
Il
marito
guadagna
100.000,00
€
l’anno
e
la
moglie
è
casalinga
senza
redditi.
Il
marito
deve
pagare
le
tasse
in
base
alla
massima
aliquota
e
dunque
perde
il
50%
dei
propri
guadagni
in
tasse.
Egli
allora
si
separa
simulatamente
dalla
propria
moglie
alla
quale
paga
un
assegno
di
mantenimento
di
50.000,00
€
l’anno.
In
questo
modo
i
coniugi
dichiarano
entrambi
un
guadagno
annuo
di
50.000,00
€
(il
marito
guadagna
100.000,00
€
ma
si
scarica
dall’imponibile
i
50.000,00
€
che
dà
alla
moglie
pertanto
il
suo
imponibile
è
pari
a
50.000,00
€.
La
moglie
dichiara
i
50.000,00
che
riceve
dal
marito).
Entrambi i coniugi pagheranno le tasse in base alla aliquota del 25% e non quella del 50%.
La
coppia
guadagna
sempre
complessivamente
100.000
€
l’anno,
ma
pagherà
il
25%
di
tasse
e
non
il 50%, con un risparmio complessivo di 25.000,00 € l’anno.
Questa
è
una
ricostruzione
semplificata,
in
realtà
le
aliquote
sono
più
di
due
e
a
scaglioni,
ma
la
logica
è
la
stessa:
dividiamo
i
redditi
dichiarati
e
applichiamo
in
questo
modo
l’aliquota
inferiore,
pagando molte meno tasse.
L’ordinamento
stabilisce
che
la
separazione
dei
coniugi,
che
consente
il
descritto
risparmio
fiscale,
è
consentita
solo
ove
sorgano
conflittualità
durante
il
matrimonio
che
rendono
intollerabile
il
proseguimento della convivenza, mentre non è consentita se lo scopo è il solo risparmio fiscale.
Tuttavia
è
ovviamente
impossibile
sapere
se
i
coniugi
si
sono
separati
perché
litigano
per
davvero
oppure no. Questo insieme di circostanze genera il fenomeno della separazione simulata.
_____________________________________
CHI PAGA LE TASSE SUGLI ASSEGNI PER IL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI?
Gli
assegni
per
concorrere
al
mantenimento
dei
figli
versati
da
un
coniuge
all’altro
non
vengono,
per
ovvi
motivi,
considerati
come
un
reddito
del
beneficiario
che
è
tenuto
a
volgere
tali
somme
alla
cura
degli
interessi
della
prole
e
non
può
usarli
per
se.
Pertanto
la
legge
stabilisce
che
le
tasse
su
tali
assegni
le
paga
ab
origine
il
coniuge
che
guadagna
tali
somme
che
poi
versa
all’altro
a
titolo
di
assegno di mantenimento dei figli.
Dunque
il
beneficiario
degli
assegni
per
concorrere
al
mantenimento
dei
figli
(colui
che
li
riceve
e
li
deve
volgere
alla
cura
degli
interessi
dei
figli)
riceve
sempre
una
somma
netta,
sulla
quale
non
deve
pagare alcuna tassa.
CHI PAGA LE TASSE SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
CHE COMPONGONO I RAPPORTI PATRIMONIALI DEI CONIUGI NELLA SEPARAZIONE?
Come
abbiamo
visto,
è
possibile
accordarsi
per
comporre
i
rapporti
patrimoniali
della
coppia
nella
separazione
e
nel
divorzio
mediante
il
trasferimento
di
proprietà
piene
o
di
quote
di
comproprietà
su
immobili.
l’art.lo
19
legge
6
marzo
1987
n.
74
stabilisce
che
Tutti
gli
atti
,
i
documenti
ed
i
provvedimenti
relativi
al
procedimento
di
scioglimento
del
matrimonio
o
di
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio
sono
esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa
.
La
Corte
di
Cassazione,
con
sentenza
n.
11458
del
2005,
ha
esteso
alla
procedura
di
separaizone
le
esenzioni
previste
dalla
richiamata
legge
sul
divorzio
precisando
che
“la
norma
speciale
contenuta
nell'art.
19
L.
6
marzo
1987,
n.
74
(…)
dev'essere
interpretata
nel
senso
che
l'esenzione
"dall'imposta
di
bollo,
di
registro
e
da
ogni
altra
tassa"
di
"tutti
gli
atti,
documenti
ed
i
provvedimenti
relativi
al
procedimento
di
scioglimento
del
matrimonio
o
di
cessazione
degli
effetti
del
matrimonio"
si
estende
"a
tutti
gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi",
É
pertanto
possibile
inserire
nelle
pattuizioni
che
regolano
i
rapporti
patrimoniali
nella
separazione
consensuale
(e
nelle
procedure
consensuali
di
divorzio)
il
trasferimento
di
proprietà
immobiliari
volto
alla
composizione
complessiva
di
tali
rapporti
per
fruire
della
completa
detassazione
su
detti
trasferimenti.
Tale
soluzione
è
vietata
nella
separazione
davanti
all’Ufficiale
di
Stato
Civile
ed
è
consentita
in
tutte
le altre procedure di separazione di tipo consensuale.
Non
è
possibile
chiedere
la
giudice
di
imporre
d’imperio,
nei
giudizi
di
separazione
giudiziale
il
trasferimento
della
proprietà
di
un
immobile
contro
la
volontà
del
coniuge
proprietario
per
comporre
i
rapporti patrimoniali della coppia.
Riassumendo:
le
tasse
su
tali
trasferimenti
semplicemente
non
devono
esse
pagate,
ma
è
necessario
titolare
preventivamente
tali
trasferimenti
negli
atti
della
separazione
consensuale
come
“componimento
dei
rapporti
patrimoniali
della
coppia
nella
separazione”
altrimenti
il
notaio
che
eseguirà
tali
trasferimenti
non
potrà
invocare
l’applicazione
dell’
art.lo
19
legge
6
marzo
1987
n.
74
.
per ottenere lo sgravio.
LE ESENZIONI FISCALI RELATIVE AI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI POSSONO ESSERE APPLICATE
ANCHE SE A COMPOSIZIONE DEI RAPPORTI PATRIMONIALI DELLA FAMIGLIA VENGONO
TRASFERITI IMMOBILI NON AL CONIUGE MA AI FIGLI DELLA COPPIA?
Si.
La
Corte
di
Cassazione,
con
sentenza
n.2347/2001,
ha
ritenuto
esteso
alla
separazione
l’esenzione
fiscale
prevista
per
gli
atti
del
divorzio
anche
con
riferimento
al
trasferimento
di
proprietà
immobiliari
verso i figli se sono volte alla composizione dei rapporti patrimoniali della famiglia nella separazione.
CHI HA DIRITTO DI INCASSARE GLI ASSEGNI FAMILIARI?
Gli
assegni
familiari
spettano
al
100%
al
coniuge
affidatario
esclusivo
.
La
Legge
19
maggio
1975,
n.
151
art.
211
prevede
che
"il
coniuge
cui
i
figli
sono
affidati
ha
diritto
in
ogni
caso
a
percepire
gli
assegni
familiari
per
i
figli,
sia
che
ad
essi
abbia
diritto
per
un
suo
rapporto
di
lavoro,
sia
che
di
essi
sia
titolare
l'altro coniuge"
(dunque se li percepisce l’altro coniuge li dovrà versare all’affidatario).
Nel
caso
di
affido
condiviso
invece
un
orientamento
dottrinario
ritiene
che
gli
assegni
familiari
debbano
essere
redistribuiti,
da
chi
li
percepisce,
proporzionalmente
ai
tempi
di
permanenza
della
prole
presso
i
due
genitori.
È
infatti
evidente
che
se,
per
il
fatto
della
legge
di
riforma
del
2006,
i
figli
devono
avere
un
“rapporto
equilibrato
e
continuativo
con
entrambe
i
genitori”
e
i
tempi
stabiliti
di
permanenza
presso
gli
stessi
sono
di
entità
simile,
conferire
il
100%
degli
assegni
familiari
al
genitore
che
tiene
con
se
i
figli
solo
per
il
50%
del
tempo
provocherebbe
uno
sbilanciamento
dei
rapporti
patrimoniali.
Tuttavia,
la
giurisprudenza
dominante
presuppone
che
il
giudice
nel
determinare
la
misura
degli
assegni
di
mantenimento
abbia
contemplato
la
corresponsione
al
100%
degli
assegni
familiari
al
coniuge
con
cui
i
figli
passano
la
maggior
parte
del
tempo,
sulla
base
della
normativa
preriforma.
Pertanto
in
assenza
di
una
differente
previsione
espressa
nel
provvedimento
del
Tribunale,
ancor
oggi
gli
assegni
familiari
sono
dovuti
nella
misura
del
100%
al
coniuge
collocatario
prevalente
anche
nel
caso di affido condiviso e di tempi di permanenza della prole vicino al 50% con ciascun genitore.
L’INPS,
in
linea
con
la
giurisprudenza,
in
assenza
di
una
differente
previsione,
versa
l'intera
quota
degli
assegni
familiari
al
genitore
collocatario
prevalente,
che
individua
sulla
base
della
condivisione
della residenza dello stesso con quella dei propri figli.
Pertanto,
il
genitore
non
collocatario
prevalente
che
incassa
gli
assegni
familiari
-in
assenza
di
disposizioni
contrarie
stabilite
dai
coniugi
nella
consensuale
o
dal
giudice
nella
procedura
giudiziale-
è
tenuto
a
corrisponderli
all'altro
genitore
in
aggiunta
all'assegno
di
mantenimento
e
a
prescindere
dal
suo
importo.
Trattenere
gli
assegni
familiari
contro
la
volontà
dell'altro
genitore
può
costituire
infatti appropriazione indebita.
Per
quanto
sopra,
per
evitare
contestazioni,
è
preferibile
prevedere
espressamente,
nelle
pattuizioni
che
regolano
la
separazione
consensuale,
la
distribuzione
convenuta
degli
assegni
familiari
o
l’obbligo
di
conferimento
nella
loro
interezza
degli
stessi
al
coniuge
collocatario
prevalente,
facendo
reagire
tale
soluzione
sulla
misura
dell’assegno
di
mantenimento
e
dunque
regolandone
l’entità
contemplando
il
fatto
che
il
genitore
collocatario
prevalente
consegue
il
100%
degli assegni familiari.
Quanto segue, con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed alle possibili detrazioni e deduzioni sono
informazioni sommarie ed orientative non occupandosi lo Studio Legale della redazione della
dichiarazione dei redditi, che è materia di specifica competenza professionale dei Dottori Commercialisti.
LE DETRAZIONI PER I FAMILIARI A CARICO
le
detrazioni
per
familiari
a
carico
sono
delle
somme
che
il
contribuente
può
sottrarre
dalla
propria
imposta lorda se ha familiari a carico.
esse ammontano a:
800
€
se
percepisce
fino
a
15.000
€
di
reddito;
690
€
se
percepisce
tra
i
15.000
e
i
40.000
€
di
reddito;
690 € sulla sola parte eccedente i 40.000 € per i redditi superiori a tale limite.
Sono
“a
carico”
i
familiari
conviventi
che
guadagnano
meno
di
€
2.840,51
lordi,
ovvero
i
figli
e
il
coniuge
separato
che
si
trovino
nella
detta
condizione
anche
se
non
conviventi.
(Il
coniuge
divorziato
non
può essere considerato familiare a carico).
La detrazione per i figli, in costanza di matrimonio, compete al 50% a ciascun genitore se lavoratore.
In
caso
di
separazione
legale
o
di
scioglimento
o
cessazione
degli
effetti
civili
del
matrimonio
la
detrazione
può
spettare:
o
nella
misura
del
50%
per
ciascuno
dei
genitori
o
nella
misura
del
100%
al
genitore
che
presenti
il
reddito
complessivo
di
ammontare
più
elevato,
se
i
coniugi
si
sono
accordati
prevedendo una di queste due soluzioni nell’atto di separazione o di divorzio di natura consensuale.
Se genitori non si sono accordati, le detrazioni spettano :
1
.
nella misura del 100% al genitore affidatario esclusivo della prole;
2
.
nella misura del 50% per ciascuno dei genitori affidatari in caso di affidamento condiviso;
Se
l’affidatario
o
il
coaffidatario
abbia
un
reddito
tale
da
non
consentirgli
di
usufruire
in
tutto
o
in
parte
della
detrazione
spettantegli
per
i
figli
a
carico,
la
detrazione
medesima
è
attribuita
per
intero
(100%)
all’altro
genitore,
il
quale
è
obbligato
a
riversare
al
primo
il
50%
della
detrazione
stessa,
in
caso
di
affido
condiviso
e
il
100%
in
caso
di
affido
esclusivo.
É
salvo
il
diverso
accordo
intervenuto
fra
i
genitori
medesimi (Circolare n.34/E del 04 aprile 2008).
LE SPESE SOSTENUTE PER I FIGLI
Le
detrazioni
per
le
spese
mediche,
di
istruzione,
assicurazioni,
ecc.
sostenute
nell’interesse
dei
figli
competono
al
genitore
di
cui
essi
risultano
a
carico
ai
fini
Irpef.
I
coniugi
possono
decidere
di
far
dedurre
le spese al genitore che le ha effettivamente sostenute.
CONTRIBUTO CASA
Sono
deducibili
le
somme
corrisposte
per
il
pagamento
del
canone
di
locazione
e
condominiali
dell’immobile del coniuge separato (Circolare 17/2015 Agenzia delle Entrate)
ACCOLLO DEL MUTUO DEL CONIUGE SEPARATO
Sono
deducibili
le
somme
corrisposte
per
l’estinzione
mediante
accollo
del
mutuo
dell’ex
coniuge,
purché
di
ammontare
pari
all’assegno
di
mantenimento
stabilito
dal
Giudice.
(Corte
di
Cassazione,
Ordinanza n. 6794 del 2 aprile 2015).
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