INDICE DEL CAPITOLO
COS’È
LA
SEPARAZIONE
DEI
CONIUGI
-
LA
CASA
FAMILIARE
-
IL
DIRITTO
DI
ASSEGNAZIONE
-
L’AFFIDAMENTO
DEI
FIGLI
-
L’ASSEGNO
DI
MANTENIMENTO
-
L’ASSEGNO
PER
IL
CONCORSO
AL
MANTENIMENTO
DEI
FIGLI
-
LA
SEPARAZIONE
CON
ADDEBITO
-
SEPARAZIONE
DEI
BENI
E
REGIME
PATRIMONIALE
DELLA
FAMIGLIA
-
RIMBORSI
E
RESTITUZIONI
-
DIRITTI
SUCCESSORI
NELLA
SEPARAZIONE
-
LA
RICONCILIAZIONE
-
LE
TASSE
E
LE
AGEVOLAZIONI
FISCALI
-
MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE
CLICCA SUI LINK DELL’INDICE
_____________________________________________
COSA VUOL DIRE SEPARAZIONE CON ADDEBITO (O SEPARAZIONE PER COLPA)?
In
costanza
di
matrimonio
i
coniugi
sono
tenuti
al
rispetto
degli
obblighi
che
derivano
dal
fatto
del
matrimonio.
Tali
obblighi
sono
stabiliti
dall’art.lo
143
c.c.
(l
eggi
qui
l’intero
art.lo
143
c.c.)
:
“fedeltà,
coabitazione,
assistenza
morale
e
materiale,
obbligo
di
contribuire
agli
interessi
della
famiglia
con
il
proprio
lavoro
professionale o casalingo”
.
Nel
caso
in
cui
uno
dei
due
coniugi
abbia
violato
tali
obblighi
e
questa
violazione
ha
provocato
la
separazione
(pensiamo
ad
es.
ad
una
relazione
extraconiugale),
il
giudice
gli
addebita
la
colpa
del
fatto
della
separazione,
emettendo
una
sentenza
di
separazione
con
addebito.
(La
separazione
per
colpa
è
sinonimo di separazione con addebito).
QUALI SONO LE CONSEGUENZE DELL’ADDEBITO?
Le conseguenze giuridiche dell’addebito sono:
1
.
la perdita del diritto di ricevere un
assegno di mantenimento
leggi l’art.lo 156 c.c.
e
2
.
la
perdita
dei
diritti
successori
(cioè
del
diritto
di
ereditare
i
beni
dell’altro
coniuge
in
caso
di
suo
decesso)
leggi gli art.li 548 e 585 c.c .
.
QUANDO LE CONSEGUENZE DELL’ADDEBITO NON SONO GRAVI?
1
.
Se
intendete
divorziare
(con
riferimento
ai
diritti
successori)
:
I
diritti
successori
si
perdono
comunque
con
il
divorzio
,
indipendentemente
dal
fatto
che
la
separazione
sia
stata
addebitata
o
meno
ad
uno
dei
coniugi.
Se
intendete
divorziare
pertanto,
la
perdita
dei
diritti
successori
come
conseguenza
dell’addebito
nella
separazione
non
è
importante
sul
piano
degli
effetti
tecnici.
Inoltre
poiché
la
legge
di
riforma
ha
ridotto
il
tempo
che
occorre
attendere
dopo
la
separazione
per
poter
chiedere
il
divorzio
da
3
anni
a
6/12
mesi
,
se
intendete
divorziare,
la
perdita
dei
diritti
successori
che
consegue a tale scelta avverrebbe anche in tempi molto brevi.
2
.
Se
siete
il
coniuge
più
abbiente
dei
due:
in
questo
caso
non
avete
il
diritto
di
ricevere
un
assegno
di
mantenimento
dall’altro.
Subire
l’addebito
pertanto
non
ha
alcuna
reazione
nel
concreto
sulle
vostre
disponibilità
successive
alla
separazione.
Per
il
fatto
di
avere
maggiori
risorse
infatti,
anche
senza
subire
l’addebito,
non
avreste
comunque
ottenuto
una
sentenza
che
obbligasse
l’altro
a
pagarvi
un assegno di mantenimento.
QUANDO LE CONSEGUENZE DELL’ADDEBITO SONO GRAVI?
1
.
Se
l’altro
coniuge
è
ricco
e
in
punto
di
morte
:
Il
“caso
di
scuola”
della
massima
gravità
dell’addebito
è
quello
della
coniuge
di
un
anziano
miliardario
in
punto
di
morte.
L’addebito
della
separazione
esclude
sia
l’assegno
di
mantenimento,
sia
i
diritti
successori
del
coniuge
,
pertanto,
nell’esempio,
nel
caso
del
decesso
della
persona
particolarmente
abbiente
durante
la
separazione,
l’altro coniuge separato con addebito non erediterebbe alcunché.
2
.
Se
non
avete
risorse
per
mantenervi
autonomamente:
Se
fate
la
casalinga
o
comunque
avete
risorse
marcatamente
inferiori
rispetto
a
quelle
dell’altro
coniuge
e
dunque
avete
in
astratto
diritto
di
ricevere,
in
caso
di
separazione,
un
assegno
di
mantenimento
,
subire
l’addebito
della
separazione
vi
priverebbe del tutto di tale risorsa.
ALTRE POSSIBILI CONSEGUENZE DELL’ADDEBITO:
1
.
Influenza
psicologica
sul
giudice
:
Oltre
agli
effetti
tecnici
immediati
dell’addebito
appena
descritti,
ve
ne
sono
altri
che
consistono
nei
riflessi
che
la
causa
dell’addebito
(una
condotta
improba
di
un
coniuge,
violativa
degli
obblighi
che
trovano
fonte
nell’articolo
143
c.c.
)
può
avere
sull’emotività
dei
giudici.
I
giudici
non
sono
macchine
ma
esseri
umani
e
pertanto
potrebbero
essere
tentati
inconsapevolmente
di
punire
il
coniuge
più
abbiente
che
abbia
tenuto
condotte
reprensibili,
ad
es.
condannandolo
a
pagare
un
assegno
maggiorato
rispetto
alla
misura
appropriata
ed
equa
(emettendo
una c.d.
“sentenza punitiva”
).
2
.
Riflessi
dell’addebito
della
separazione
sul
divorzio:
La
legge
sul
divorzio
non
contempla
l’addebito.
Tuttavia,
se
il
coniuge
meno
abbiente
subisce
l’addebito
della
separazione,
oltre
a
perdere
l’assegno
di
mantenimento
al
quale
avesse
diritto,
nella
(eventuale)
successiva
procedura
di
divorzio
egli
può
trovare
maggiori
difficoltà
ad
ottenere
un
adeguato
assegno
divorzile
.
Ciò
non
solo
per
il
motivo
indicato
nel
precedente
punto
1
del
presente
paragrafo,
ma
anche
perchè
la
legge
sul
divorzio
prevede
che
il
giudice,
nel
determinare
l’assegno
divorzile,
debba
aver
riguardo,
inter
alia,
alle
”ragioni
della
decisione”
(art.
5
co.
3
L.
898/70)
.
Queste
possono
riferirsi
anche
a
condotte
tenute
da
un
coniuge
non
necessariamente
dopo
la
separazione
ma
anche
prima,
se
hanno
avuto
l’effetto
di
indurre
l’altro
a
divorziare,
introducendo
preventivamente
la
necessaria
procedura
di
separazione.
Onde
se
vi
è
stato
un
accertamento
giurisdizionale
del
fatto
della
violazione
da
parte
di
un
coniuge
degli
obblighi
che
derivano
dal
fatto
del
matrimonio,
questa
circostanza
può
reagire
negativamente
rispetto
su
di
lui
anche nella (eventuale) successiva procedura di divorzio.
Talvolta
le
condotte
improbe
possono
integrare
la
fattispecie
di
reati
e
provocare
un
danno
che
è
indipendentemente e separatamente risarcibile all’altro coniuge.
E’ SUFFICIENTE LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI CHE DERIVANO DAL FATTO DEL MATRIMONIO DA
PARTE DI UN CONIUGE PERCHÉ A QUESTI VENGA ADDEBITATA LA SEPARAZIONE?
No.
la
Legge
prevede
che
la
violazione
degli
obblighi
che
derivano
dal
fatto
del
matrimonio
eseguita
da
un
coniuge
debba
essere
eziologicamente
collegata
alla
separazione
perché
sia
disposto
l’addebito
a
suo
carico:
la
violazione
non
deve
essersi
semplicemente
verificata,
ma
deve
aver
causato
la
separazione
,
deve
esserci cioè il c.d. nesso causale tra la violazione degli obblighi e la separazione stessa.
In
genere
la
sussistenza
del
nesso
causale
viene
riconosciuta
quando
la
violazione
degli
obblighi
che
derivano
dal
fatto
del
matrimonio
commessa
da
un
coniuge
abbia
indotto
nell’altro
uno
stato
d’ira
o
di
disagio tale da indurlo a decidere di separasi.
Se
tale
violazione
è
invece
avvenuta
anni
addietro,
è
da
tempo
cessata
e
il
coniuge
che
l’ha
subita,
astenendosi
dal
chiedere
la
separazione
per
anni
ha
espresso,
per
facta
concludentia,
di
aver
tollerato
le
condotte
illegittime
dell’altro,
non
può
chiedere
l’addebito
della
separazione
anni
dopo,
sostenendo
che
la
sua
volontà
di
separarsi
è
stata
provocata
da
tali
risalenti
eventi.
Mancano,
nell’esempio,
le
condizioni
per
poter ottenere l’addebito.
SE HO TRADITO L’ALTRO CONIUGE ANNI FA, MA POI CI SIAMO RICONCILIATI E LUI MI HA
PERDONATO, PUÒ EGLI CHIEDERE OGGI LA SEPARAZIONE CON ADDEBITO A MIO CARICO,
SOSTENENDO CHE HO VIOLATO L’OBBLIGO DI FEDELTÀ?
No.
Come
sopra
detto,
il
tradimento,
cioè
la
relazione
extraconiugale,
deve
essere
la
causa
della
separazione
per
poter
chiedere
l’addebito.
Se
tale
relazione
nota
all’altro
coniuge,
tollerata
dallo
stesso,
è
avvenuta
anni
prima
ed
è
cessata,
egli
non
può
sostenere
che
il
motivo
che
lo
ha
spinto
a
chiedere
la
separazione è il “tradimento”.
Immaginiamo
invece
il
diverso
caso
di
una
relazione
extraconiugale
intrattenuta
da
un
coniuge
che
sia
stata
da
poco
scoperta,
non
sia
stata
perdonata
e
abbia
provocato
nell’altro
uno
stato
d’ira
tale
da
indurlo
a
chiedere
la
separazione.
In
questo
caso
l’addebito
è
ottenibile
sussistendo
il
nesso
causale
tra
il
fatto del recente tradimento e il fatto della separazione.
Può
essere
ottenuto
l’addebito
anche
se
un
coniuge
ignorava
la
relazione
extraconiugale
dell’altro
(avvenuta
anni
prima
e
cessata)
e
scoprendola,
nello
stato
d’ira
derivante
da
tale
scoperta,
chiede
la
separazione.
In
questo
caso
sussiste
il
nesso
eziologico
tra
un
tradimento
pur
anco
risalente
e
la
richiesta
di separazione.
QUANTE PROBABILITÀ CI SONO DI FARE ADDEBITARE LA SEPARAZIONE ALL’ALTRO CONIUGE?
Con
riferimento
alla
violazione
dell’
“obbligo
di
assistenza
morale
”
(art.lo
143
c.c.)
,
durante
l’istruttoria,
in
genere,
entrambe
i
coniugi
sono
in
grado
di
lamentare
simmetricamente
condotte
improbe
da
parte
dell’altro
e
pertanto
i
giudici
tendono
a
considerare
come
causa
della
separazione
un’emersa
incompatibilità
di
carattere
e
a
non
ad
ascrivere
esclusivamente
ad
un
coniuge
la
colpa
della
separazione.
Ciò
li
induce
ad
astenersi
dall’addebitare
la
separazione
ad
uno
dei
due.
Per
quanto
sopra
detto,
secondo
le
statistiche
pubblicate
sulle
riviste
giuridiche,
l’addebito
per
la
violazione
del
solo
obbligo
di
assistenza
morale
in
assenza
di
fenomeni
eclatanti
e
gravi
è
scarsamente
applicato.
Per
ottenere
l’addebito
nei
confronti
dell’altro
coniuge
per
violazione
dell’obbligo
sopra
descritto
occorrono
casi
gravi
di
violenza
verbale non reciproca o atti di violenza fisica non reciproca come il caso in cui il marito picchia la moglie.
Con
riferimento
alla
violazione
dell’
“obbligo
di
assistenza
materiale
”,
provando
la
mancata
contribuzione
economica
unilaterale
ed
esclusiva
del
coniuge
più
abbiente
ai
bisogni
della
famiglia,
è
possibile ottenere l’addebito a carico di questi.
Con
riferimento
alla
violazione
dell’
“obbligo
di
contribuire
agli
interessi
della
famiglia
con
il
proprio
lavoro
professionale
o
casalingo
,
è
possibile
ottenere
l’addebito
provando
la
mancata
contribuzione
economica
del
coniuge
più
abbiente
ai
bisogni
della
famiglia
o
la
grave
trascuratezza
della
famiglia
e
della
prole
praticata
da
parte
del
coniuge
che
si
astiene
dal
lavoro
casalingo,
pur
non
essendo
impegnato
in
un
lavoro professionale.
Con
riferimento
alla
violazione
dell’
“obbligo
di
fedeltà
e
coabitazione
”
,
(art.lo
143
c.c.)
la
prova
del
fatto
che
un
solo
coniuge
ha
tradito
o
si
è
allontanato
dalla
casa
coniugale
senza
il
consenso
dell’altro
è
più
agevole
(pensiamo
al
caso
che
vengano
prodotte
in
giudizio
delle
fotografie
di
un
coniuge
in
atteggiamenti
inequivoci
con
un’amante,
ottenute
dall’altro
che
ha
ingaggiato
un
investigatore
privato,
od
a
prove
testimoniali
del
fatto
dell’allontanamento
di
un
coniuge
dalla
casa
coniugale
senza
il
consenso
dell’altro)
ed
è
pertanto
più
facile
ottenere
l’addebito
ricorrendone
i
presupposti
tecnici
(vedi
paragrafi
precedenti).
E’
salvo
il
caso
di
forza
maggiore:
se
il
marito
picchia
la
moglie,
questi
non
può
lamentare
l’allontanamento
della
moglie
dalla
casa
coniugale
senza
il
suo
consenso
allo
scopo
di
ottenere
l’addebito
della separazione a carico della moglie.
POSSO ACCORDARMI CON L’ALTRO CONIUGE PER ATTRIBUIRE A LUI L’ADDEBITO IN UNA
SEPARAZIONE CONSENSUALE?
No.
Per
il
fatto
che
la
Legge
rimette
al
giudice
il
potere
di
verificare
i
fatti
e
condannare
un
coniuge
alla
separazione
con
addebito,
i
coniugi
non
possano
sostituirsi
al
giudice
e
disporre
l’addebito
della
separazione ad uno di loro sulla base di un accordo.
POSSO CHIEDERE L’ADDEBITO NEL DIVORZIO?
No. La legge sul divorzio non contempla l’addebito.
IL CONIUGE SEPARATO CON ADDEBITO NON HA ALCUN DIRITTO DI NATURA PATRIMONIALE NEI
CONFRONTI DELL’ALTRO?
Come
sopra
detto,
il
coniuge
separato
con
addebito
non
ha
diritto
all’assegno
di
mantenimento
e
perde
i
diritti
successori,
tuttavia
egli
conserva
il
diritto
all’
assegno
alimentare
qualora
cada
in
stato
di
indigenza
(art. n. 156 c.c. comma 3)
.
Con
riferimento
ai
diritti
successori
il
separato
con
addebito
perde
il
diritto
di
ereditare
alcunché
dall’altro
coniuge,
ma
conserva
il
diritto
ad
un
assegno
vitalizio
se
al
momento
dell'apertura
della
successione godeva degli
alimenti
a carico del coniuge deceduto”
leggi gli art.li 548 e 585 c.c.
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